Nuovo codice per la nautica da diporto

Nautica da diporto e la legge:
conoscere
il nuovo
codice per la nautica da diporto
Delimitazione della normativa in esame
Negli
ultimi anni sono state introdotte importanti normative nella
legislazione nautica italiana: il decreto del 10 maggio 2005 n. 121
“Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto”; il decreto 4 aprile 2005 n.95 “Regolamento
di sicurezza recante le norme tecniche per le navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”; il decreto
18 luglio 2005 n.171 “Codice della Nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE” che è entrato in vigore
dal 15 settembre 2005.
Il
Codice per la nautica da diporto, è uno dei principali elementi per
il funzionamento della legge del 8 luglio 2003 n. 172, rappresenta
la conclusione di un iter normativo relativo alla disciplina
del diporto nautico.
Il “Codice
della nautica da diporto” è stato pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n.
202 del 31 agosto 2005, per l’emanazione del quale l’art. 6 della
legge 8 luglio 2003, n.172 aveva attribuito al governo la delega
legislativa.
Il
testo, composto da 67 articoli divisi in sei Titoli:
-
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
-
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO
-
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE
-
EDUCAZIONE MARINARA
-
NORME SANZIONATORIE
-
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Tra le varie novita, il codice istituisce una nuova tipologia di patente nautiche per disabili le cui modalità di rilascio saranno regolamentate con successivo decreto ministeriale, infatti all’art.65 lettara f) stabilisce la“disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori”.
Brevi cenni sulla costruzione, allestimento ed immissione in commercio delle unità da diporto
Continuando la disamina del Codice, il Capo II di tal Decreto
regola la “Progettazione, costruzione e immissione in commercio
di unità da diporto” in deroga alla disciplina del cod. nav. ,
ma per le navi da diporto, col suo art. 14 sancisce che “Alla
progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le
disposizioni del libro secondo, Titolo primo del codice della
navigazione e del libro secondo , Titolo primo del regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione
marittima” anche alla stregua dell’area applicativa delle
Direttive comunitarie 94/25/CE e 2003/44/CE sul ravvicinamento delle
disposizioni: legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
Si
rammenta, per un miglior chiarimento della regolazione normativa
della materia della navigazione da diporto il punto 3 dell’articolo
di un tal Decreto che così definisce i rapporti col cod. nav. “Per
quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione
da diporto si applicano le leggi i regolamenti e gli usi di
riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le
relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del
codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate
alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque, in ogni
altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al
limite di ventiquattro metri”, mentre il suo successivo art. 3
viene così a semplificare la classificazione delle costruzioni
destinate alla navigazione da diporto: “1. Le costruzioni
destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da
diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da
diporto; b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni
unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri misurata secondo le norme armonizzate di cui alla
lettera b); d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto
a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri,
misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b)”.
La cultura nautica
Il
nostro legislatore con l’articolo 52 Titolo IV: “Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto
delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' inserire,
nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado,
senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della
cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi.
A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
collabora alla definizione di specifici progetti formativi,
avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana
della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonche'
attraverso gli istituti tecnici nautici”, ha voluto
sottilianeare e ribadire l’importanza della cultura nautica cosa che
ultimamente si sta perdendo infatti sono sempre meno i marittimi
“qualificati” che decidono di avvicinarsi al settore marittimo,
occorre quindi incentivare, attraverso una politica di rilancio, la
figura professionale del marittimo.
Tra le
varie cause che portano all’allontanamento dei giovani dal mare
incide il minore iteresse degli stessi a stare per lungo tempo in
navigazione,lontano da amici e parenti, il tutto unito anche dal
fattore finanziario con salari poco copetitivi rispetto alle
posizioni di terra.
Inoltre le navi sono sempre piu tecnologicamente avanzate il che ha
comportato, oltre ad una riduzione del numero di equipaggio a bordo,
anche una velocizzazione delle operazioni di imbarco/sbarco delle
merci nei vari porti. Di conseguenza una minore stazionarieta delle
navi nei porti, venendo cosi a perdere quell’aspetto avventuriero
che un tempo spingeva giovani a visitare nuovi paesi, nuovi
territori.
Occorre in primis amio avviso umanizzare e promuovere una campagnia
di sensibilizzazione per rilanciare l’immagine del lavoratore
marittimo ad esempio con mezzi interattivi a bordo ( computers) per
comunicare con i parenti, creando un sistema di turnazione
programmato tra terra e bordo in modo da offrire posti di lavoro a
terra dopo un certo numero di anni in mare, dotare le navi di sale
di lettura e di video... insomma cercare di rendere piu agevole la
vita di bordo. Inoltre occorre accennare che molti armatori
arruolano equipaggio provenienti da paesi terzi, permettendo cosi di
abbattere numeosi costi sia in termini finanziari che di sicurezza
questo spesso a discapito dei nostri marittimi.
Conclusioni
Bisogna precisare che il Codice non contiene proprio tutto, infatti
restano discplinate separatamente alcune materie, infatti alcune di
esse sono soggette ad un Regolamento d’attuazionein fase di elaborazione:
-
la sicurezza della navigazione (per ora restano in vigore il regolamento di sicurezza n. 478/99 e, per le navi da diporto, il vecchio regolamento n. 232/94)
-
la disciplina delle patenti nautiche (rimane per ora in vigore la normativa del D.P.R. n. 431/97, modificata in tre punti dall’art. 39 del Codice)
-
le procedure amministrative relative al diporto, come le modalità di iscrizione delle unità, i trasferimenti da un registro all’altro, i rinnovi dei documenti, la cancellazione delle unità dai registri, il rilascio delle targhe prova, l’organizzazione di uno sportello telematico del diportista (al momento, restano in vigore le disposizioni della vecchia legge n. 50/1971 per quanto applicabili)
Per
quanto concerne i titoli professionali del personale imbarcato su
unità adibite al noleggio e su navi da diporto, il relativo
Regolamento è stato approvato di recente con del 10maggio
n.121/2005.
Dal
punto di vista tecnico, il nostro legislatore con questo nuovo
Codice ha voluto creare quindi una separazione contraponendo da una
parte il codice della navigazione , il quale si applica
esclusivalente solo in mancanza di fonti specificatamente
riconducibili alla nautica da diporto e diametralmente abbiamo
l’altra fonte ovvero il Codice della Nautica da Diporto che si
applica specificatamente alla specialita del diporto nautico.
Questo
Codice della nautica da diporto, rappresenta quindi un agile
strumento, atteso da molto da tempo dagli operatori del settore, che
ha permesso finalmente di raccogliere in un unico testo le varie
normative che si erano andate a stratificarsi nel corso degli anni,
riconoscendo quindi la specialità della materia in esame.
Il
Ministero dei Trasporti intende inoltre provvedere ad una verifica,
con integrazioni e correttivi, del Codice della Nautica da Diporto e
per questo ha invitato le Organizzazioni rappresentative del settore
ad elaborare preventivamente osservazioni o proposte di modifica al
fine di creare un documento articolato e ricco di osservazioni,
sintesi di un’opera di confronto e di ascolto degli operatori del
settore.
Link a siti web utili per approfondire il nuovo codice della navigazione da diporto
Il codice dellla nautica da diporto
www.altalex.com/index.php?idnot=9868
Sito ufficiale dell'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche e Affini
Blog marittimo
Sito ufficilae della rivista giuridica on-line AmbienteDiritto
www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2007/codice_nautica_diporto_ballini.htm
Sito ufficiale del Ministero dei trasporti
Sito ufficiale dello Sportello Unico della Nautica da Diporto