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Come fare ricorso per una multa

Come fare ricorso per una multa

Il Codice della strada ha delle regole precise e, quando queste non vengono rispettate, ecco che scatta la contravvenzione. Ma possono esserci casi in cui la multa che avete ricevuto è da considerare illegittima? La risposta è sì e come comportarsi varia in base alle situazioni.

Prendere una multa è sempre un fatto spiacevole, soprattutto quando si pensa che la contravvenzione sia ingiusta e che si possano impugnare tutti gli elementi del caso per contestarla. Ma non solo, perché le contravvenzioni possono essere confutate anche nel caso la notifica presenti evidenti errori di forma, da imputare per esempio alla fretta con cui il vigile ha redatto il verbale o a una svista che può portare all’errata trascrizione dei dati del veicolo o del conducente.

L’unico imperativo, prima di avviare con il ricorso, è quello di verificare se davvero sussistano tutti gli elementi per procedere. Se così non fosse, oltre al tempo perso causa iter burocratici che molte volte hanno tempi davvero lunghi, è bene sapere che in caso di svolta negativa, ossia nell’eventualità in cui il ricorso sia rigettato, sarete obbligati a corrispondere alla Stato anche le spese legali.

In base alle multe ricevute è possibile presentare tre tipologie di ricorso; quello rivolto all’Ente che ha erogato la multa, il ricorso davanti al Prefetto e quello davanti al Giudice di pace. Nel caso in cui, a seguito di una contravvenzione, vengono tolti i punti dalla patente non è possibile fare ricorso in alcun modo e in questo caso non resta che procedere secondo l’iter previsto per i casi di decurtazione dei punti.

Si considera non legittima una multa in diversi casi e, se il ricorso viene accettato nelle sedi opportune, la contravvenzione è da considerarsi retroattiva, ossia la si considera come mai emanata e l’annullamento è immediato. I casi in cui il ricorso è possibile, a seconda delle situazioni, sono i seguenti:

  • Errore nella trascrizione della data e dell’ora corrispondente all’infrazione
  • Mancata esposizione dell’accadimento sul verbale
  • Errore nell’indicazione delle generalità del conducente
  • Errore nella trascrizione della targa del veicolo
  • Errore sull’importo da pagare
  • Mancata indicazione dell’autorità preposta per il ricorso

La presenza anche solo di una di queste eventualità in linea teorica legittima il ricorso, anche se non è da dare per scontato che si possa risolvere con successo da parte del cittadino. Facciamo un esempio pratico per capire meglio. Se la data di nascita è segnata in modo scorretto sulla multa, ma il dato è facilmente deducibile da altri elementi, come il codice fiscale, vengono a mancare i presupposti per il ricorso, trattandosi di un errore trascurabile. Il ricorso è comunque possibile, ma è molto difficile che chi lo presenta lo vincerà. In questo caso è consigliabile pagare la multa senza procedere in alcun modo, a meno che non sussistano altre eventualità che è possibile contestare.

In caso di errore palese, invece, prima di fare ricorso, è possibile chiedere all’Ente che ha sottoscritto la multa di annullarla presentando richiesta mediante autotutela. Si definisce autotutela la possibilità da parte dell’amministrazione di correggere o annullare il documento che all’apparenza risulta non valido.

L’annullamento per autotutela è consigliato nei seguenti casi:

  • Ricezione doppia del verbale per la stessa infrazione
  • Errore di persona
  • Notifica al vecchio proprietario dopo il passaggio di proprietà del veicolo
  • Errore nella trascrizione della targa

Si può fare poi ricorso al Prefetto entro sessanta giorni dalla ricevuta della notizia e con queste modalità:

  • Mediante raccomandata di ritorno, da spedire al Prefetto, che raccoglie tutti i documenti relativi alle contravvenzione che verranno inviate al Prefetto che dovrà decidere se il ricorso è valido o meno.
  • All’ufficio cui appartiene l’organo di competenza, come il comando della Polizia Municipale, sempre mediante raccomandata.

In caso di multa lasciata sul parabrezza, prima di procedere con il ricorso è indispensabile attendere la notifica del verbale e solo dopo è possibile presentare un eventuale ricorso. Il Prefetto esaminerà tutti i documenti che gli sono pervenuti, consulterà le persone in causa che hanno chiesto udienza e poi procederà con la decisione; se ritiene fondata la multa, il Prefetto procede con un’ordinanza, entro 120 dalla data di ricezione degli atti, che prevede il pagamento della somma che comprende anche il pagamento delle spese.

Se invece il Prefetto ritiene che il cittadino abbia ricevuto una multa illegittimamente procederà emettendo un’ordinanza con la quale richiede l’archiviazione degli atti. La domanda viene inoltrata all’ufficio cui fa riferimento l’organo accertatore.

La terza possibilità a disposizione cittadino per fare ricorso rigettando una multa è quella di rivolgersi al Giudice di pace, a patto però che il ricorso non sia già stato presentato al Prefetto o che la multa non sia già stata pagata. I casi in cui è possibile chiedere l’intervento del giudice di pace sono:

  • Ricorsi contro l’ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso
  • Ricorsi contro le multe per infrazione del codice stradale
  • Ricorsi contro le cartelle esattoriali, documento che certifica che la multa non è stata pagata per vizi di notifica

Il ricordo al Giudice di pace deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa, mentre il ricorso per la cartella esattoriale deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica. È possibile fare ricorso presentandosi di persona presso la cancelleria, oppure inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno che deve contenere:

  • Il documento originale e quattro copie del ricorso
  • Quattro copie della cartella esattoriale
  • Fotocopie di documenti di allegare
  • Copia di un documento di identità
  • Marche da bollo dovute

Prima di procedere con il ricorso dal Giudice di Pace è necessario pagare il contribuito unificato, unito alla marca da bollo. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale mediante apposito bollettino, presso la banca usando il modello F23 oppure nelle tabaccherie autorizzate.

La cifra non è fissa e varia sempre in base all’importo della multa che si intende contestare; se la multa ha un importo inferiore ai 1100 euro il contributo da pagare è di circa 43 euro, somma cui va aggiunta la marca da bollo di 27 euro.

Sbrigato questo iter burocratico, il Giudice di pace ordinerà per prima cosa all’autorità che ha emesso la multa di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della data in cui l’udienza è fissata, tutte le copie degli atti per procedere all’accertamento. Le parti in causa dovranno poi presentarsi in udienza, anche senza avvocato e, in base ai casi, il Giudice può procedere nei seguenti modi:

  • Può dichiarare il ricorso non legittimo
  • Può annullare la multa, tutta o in parte
  • Può convalidare la multa se chi ha presentato il ricorso non si presenta in aula senza un valido motivo dimostrabile
  • Rigettare il ricorso determinando una sanzione a carico del ricorrente

Se il ricorso viene rigettato e il giudice dispone che il cittadino, oltre alla multa, debba anche procedere al pagamento di una sanzione, l’erogazione del denaro deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e deve essere indirizzato all’organo accertatore e secondo le sue modalità di pagamento.

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Milena Talento26 Aprile 2023

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