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Incidente stradale: compilare il Cid

Il Cid letteralmente significa Convenzione Indennizzo Diretto ed è un modulo blu che adeguatamente compilato in tutte le sue parti consente un rapido risarcimento del danno subito in incidenti stradali da parte della propria assicurazione che poi a sua volta sarà rimborsata dalla compagnia di assicurazione del conducente dell’autovettura che ha causato l’incidente a danno di terzi. In tali casi pertanto è necessario compilare questo modulo di constatazione amichevole di incidente.

Dal primo giugno 2004 è possibile seguire la procedura della compilazione del Cid anche se nell’incidente siano state coinvolte persone che hanno subito dei danni fisici, cosa che invece non era concessa in precedenza. Il Cid è l’unico modello di denuncia legalmente riconosciuto dalla legge (Art. 5, Legge 39/77).

Scarica il pdf del modello Cid

Compilare in modo corretto il Cid

Compilare il modulo del Cid è piuttosto semplice, ma a causa dell’incidente stradale in cui siamo rimasti coinvolti potremmo essere agitati e confusi, per questo è importante mantenere la calma e la concentrazione per poter compilare il modulo in modo corretto e completo in tutte le sue parti, affinché la procedura non possa poi essere invalidata o contestata per errori di compilazione.

Il modulo è composto da alcune sezioni principali:

  • una intestazione (dove vanno inseriti la data e il luogo dell’incidente e la presenza o meno di feriti);
  • due colonne per la raccolta di dati (una colonna blu e una gialla) contrassegnate dalla lettere A e B dove si devono inserire i dati anagrafici dei conducenti, i codici fiscali, le targhe dei veicoli, i nomi delle rispettive compagnie di assicurazione oltre al numero delle polizze;
  • uno spazio in cui indicare tramite una crocetta le modalità dell’incidente all’interno di un elenco con la presentazione di varie casistiche;
  • uno spazio quadrettato in cui riportare uno schizzo che descrive le modalità in cui si è svolto l’incidente;
  • una parte dove inserire le firme dei due conducenti che sono fondamentali affinché sia convalidato il modulo e accettato da entrambe le parti;
  • uno spazio riservato ad altre informazioni (indicare eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente, il nome del proprietario del veicolo qualora sia diverso dall’assicurato/contraente).

È fondamentale compilare tutte queste sezioni con molta attenzione, non sbagliare il numero di targa degli autoveicoli e i dati personali dei conducenti. Il modulo se risulta incompleto, anche solo della data o che presenta incongruenze, non è ritenuto valido per stabilire le responsabilità dei conducenti.

Copie del CID: a chi vanno?

Il modulo del Cid ci viene in genere consegnato alla stipula del contratto di assicurazione della nostra auto da parte della compagnia di assicurazione che abbiamo scelto.

Il modulo contiene varie copie e una di esse va consegnata alla propria assicurazione che entro 15 giorni dovrà provvedere alla perizia dell’autovettura tramite un perito e poi dovrà liquidare il valore del danno subito e riscontrato al proprio cliente entro i 15 giorni successivi alla perizia.

Vantaggi del Cid

Il principale vantaggio nella compilazione del Cid è quello della rapidità con cui la parte lesa riceve l’indennizzo diretto dei danni al veicolo e alla propria persona fisica da parte della propria compagnia di assicurazione che successivamente si rivarrà sulla compagnia di assicurazione del conducente che ha causato l’incidente. È necessario pertanto tenere sempre nel proprio autoveicolo una copia del modulo Cid.

Normativa di riferimento del CID

Constatazione amichevole di incidente: Denuncia di sinistro. Denuncia di responsabilità civile verso terzi (veicoli). Istruzioni per l’impiego del modulo. Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Provvedimento n. 2136 del 13 dicembre 2002 “Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l’assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli”.

Art. 1 (Modello di denuncia di sinistro per l’assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli)

  • 1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il modello di denuncia di sinistro per l’assicurazione obbligatoria della r.c. autoveicoli, riportato nell’allegato 1.
  • 2. Il modello di cui al comma 1 sostituisce quello allegato al d. m. 28 luglio 1977 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Art. 2 (Uso di modelli di denuncia di sinistro esteri)

  • 1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all’Art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, l’obbligo previsto dall’art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, può essere adempiuto anche utilizzando modelli rilasciati da assicuratori esteri purché conformi al modello di cui all’Art. 1.

Art. 3 (Altre informazioni)

  • 1. Al modello di cui all’Art. 1 è aggiunto un ulteriore foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell’allegato 2, al fine di raccogliere altre informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per l’aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP ai sensi dell’art. 2 comma 5 quater della legge 26 maggio 2000, n. 137.
  • 2. Il foglio aggiuntivo di cui al comma 1 non costituisce parte del modulo di denuncia di cui all’Art. 1, che mantiene i propri effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

Art. 4 (Efficacia)

  • 1. Il presente provvedimento avrà efficacia dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  • 2. Il modulo di constatazione di incidente sostituito con il presente provvedimento continuerà ad avere efficacia per sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
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Obesità negli adulti

Milena Talento27 Giugno 2014

One Comment

  • luca ha detto:

    salve , nel caso in cui il conducente coinvolto sia diverso dal contraente , chi deve compilare il cid? il conducente o il contraente ? grazie

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