Proprietà intellettuale: come tutelarla

La protezione della proprietà intellettuale ti consente di tutelare le tue idee e di convogliare tutti i guadagni derivanti dalla tua idea. Per sapere come difendere le tue creazioni e sfruttarle per ottenerne il massimo guadagno continua a leggere questa guida! La proprietà intellettuale è un bene difficile da proteggere se non si conosce bene la legge.

tutela della proprietà intellettuale

Proprietà intellettuale: proteggere le idee creative

La protezione della proprietà intellettuale ( DPR) viene definita come “un complesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell’intelletto umano”. Intellettuale perché fa riferimento a tutte quelle creazioni e idee provenienti dall’intelletto, che sono per sua natura intangibili. Mentre il termine “proprietà” indica che può essere venduta o ceduta ad un altro soggetto proprio come qualsiasi altra proprietà.

Ad esempio se costruisco o progetto una particolare modello di sedia, con determinate caratteristiche che vedremo successivamente, posso vendere l’oggetto fisico, pur mantenendo ancorato il diritto di riprodurre quello stesso modello quante volte voglio ovvero ho il copyright

Cosa sono le “privative industriali”

Le privative industriali sono quei strumenti che la legge mette a disposizione a tutela della “proprietà intellettuale” permettendo di sfruttare a pieno sul mercato le nostre idee.

Le privative industriali(1)sono:

  • Brevetto
    protegge le invenzioni nuove ed originali di un prodotto od un procedimento atto ad essere applicato in campo industriale. La durata prevista per tale protezione è di 20 anni che scatta dal momento in cui viene presentata la domanda negli appositi uffici
  • Marchio
    rappresenta una nuova parola, figura o segno atto a distinguere prodotti o merci, al fine di identificarli, individuando l’azienda produttrice. La durata della protezione è prevista dalla legge è 10 anni rinnovabile
  • Modello di utilità
    protegge i nuovi modelli atti a conferire caratteri di novità, miglioramenti a macchine o parti di esse. Si tratta perciò di un miglioramento di un prodotto gia esistente ad esempio una parte di un orologio che permette di migliorare alcune prestazioni tecniche. La protezione prevista dalla legge è di 10 anni
  • Modello o disegno
    protegge i nuovi disegni o i modelli che grazie ad una particolare forma, linee, colori o altri elementi permettono di conferire al prodotto stesso un elemento di innovazione. La durata massima è di 25 anni, ovvero 5 anni rinnovabile per 5 volte
  • Topografia di un circuito a semiconduttori
    protegge una serie di disegni che, rappresentano lo schema tridimensionale di cui si compone un circuito a semiconduttori. La durata della protezione è di 10 anni
  • Nuova varietà vegetale
    ovvero la protezione prevista per le nuove scoperte nel campo vegetale. La durata della protezione è di 25 anni, elevata a 30 anni per le specie viticole, arboree, per la patata e nel caso di piante a fusto legnoso
  • Diritto d’autore
    tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore. (durata 70 anni dopo la morte dell’autore).

Tutela giuridica del know how

Occorre in primis precisare che il know-how è quell’insieme di nozioni, conoscenze che permettono di migliorare o semplicemente avvalorale una determinata tecnologia. Generalmente è possibile esemplificare il Know how in quattro catergorie:

  • Tecnologico
  • Commerciale
  • Strategico
  • Finanziario

E’ importante sottolineare che le idee possono essere protette una volta materializzate, infatti nessuno può appropriarsene, nessuno ne può rivendicare la proprietà fino a che la nostra idea non si materializzi in qualcosa di concreto.

Un idea si materializza quando é in grado di essere percepita ai sensi. Il know how in generale quindi non riceve nessuna protezione per i diritti di proprietà intellettuale, si possono invece stipulare degli accordi che esamineremo successivamente.

Naturalmente il know-how rientra invece nell’ambito della protezione dei beni giuridici immateriali , tutelabile sia dal punto civile che penale che dalle norme specifiche sulla concorrenza sleale e il segreto industriale.

vengono sanzionati penalmente i comportamenti lesivi del segreto professionale e del segreto industriale (artt. 622 e 623 c.p.)

  • infine, a seguito dell’Accordo TRIPs del 1995, ha determinato l’introduzione nella legge italiana sui brevetti dell’art. 6-bis, inserendo cosi la tutela del segreto nella tematica della concorrenza sleale.

 

Il concetto del konw how ci riconduce al “segreto industriale”, definito all’ art 1 letta i) del Regolamento 772/2004, come “ non generalmente conosciuto, ne facilmente accessibile”, ridendosi quindi ha l’idea che un soggetto possiede come patrimonio e che ha un valore economico.

Cosa sono i segreti industriali

Un segreto industriale è comunemente definito come quell’insieme di informazioni che il licenziante dispone; informazioni che possono essere relative ad un processo, una tecnologia, ad un sistema, etc. Infatti possono costituire oggetto del segreto industriale i vari schemi, formule, processi di lavorazione, le tecniche utilizzate, o informazioni relative a potenziali fornitori o consumatori… Possono costituire oggetto di segretezza non solo i procedimenti ma anche le tecniche che portano ad un determinato prodotto.

Chi possiede un segreto industriale possiede un vantaggio competitivo, un surplus nel mercato concorrenziale rispetto ai propri concorrenti, quindi occorre un sistema di protezione per tutelare le nostre informazioni “segrete”.

Quindi se da un lato non é cosi immediato definire l’oggetto dei segreti industriali, visto la vasta e labile casistica, i tribunali hanno cercato di dirimere questo vuoto normativo attraverso una lista dettagliata di fattori in modo da agevolare l’individuazione di un segreto industriale.

Si riporta di seguito a titolo esemplificativo una lista dei fattori(2) :

  • L’ambito di conoscimento delle informazioni al di fuori dell’attività dell’imprenditore
  • L’ambito di conoscimento delle informazioni da parte degli impiegati ed altri soggetti coinvolti nell’attività dell’imprenditore
  • L’insieme delle misure intraprese dall’imprenditore a salvaguardia della segretezza dell’informazione
  • Il valore delle informazioni per l’imprenditore e per i suoi concorrenti
  • L’ammontare degli sforzi o del denaro apportato dall’imprenditore per sviluppare le informazioni
  • la facilità o difficoltà con cui le informazioni potrebbero essere acquisite o copiate

L’ elemento chiave sta proprio nell’importanza della segretezza insita nell’informazione.

Si ricorda che l’oggetto del segreto industriale deve rimanere “segreto” con il titolare dell’accordo, infatti una volta perso questo requisito si viene a perdere immediatamente la tutela.

I segreti industriali, in quanto segreti e quindi non materializzabili sono tutelati senza fare nessuna registrazione, quindi la loro protezione é illimitata a differenza delle privative industriali dove le invenzioni sono protette secondo un limite temporale prefissato, questo per favorire l’interscambio e lo stimolo di nuove idee, dove la società e la collettività è la prima a trarre benefici dai miglioramenti tecnologici indotti. Attualmente, si sta discutendo se considerare i segreti industriali come dei diritti di proprietà intellettuale.

Segreti industriali e cessazione del rapporto di lavoro

Occorre esaminare un ulteriore delicato aspetto: cosa succede al termine del lavoro subordinato con un’impresa? Come ci comportiamo di fronte alle informazioni segrete acquisite durante il periodo di lavoro?

La questione si fa molto delicata, in quanto entrano in gioco sia il patrimonio di conoscenze che un individuo ha sia il diritto delle imprese di proteggersi di fronti ad atteggiamenti non corretti dei suoi ex dipendenti. In linea di massima i lavoratori che lasciano un impresa devono consegnare tutte le informazioni e i segreti a capo dell’impresa.

Da come si può ben capire , l’educazione e le relazioni delle imprese con i suoi dipendenti costituiscono un anello d’importanza strategica.

Il segreto industriale nei diversi paesi

La tutela del segreto industriale varia a seconda dei vari sistemi legali adottati dai vari paesi, si riportano di seguito alcuni esempi

  • Francia: si riconoscono tre differenti tipologie di segreto industriali, tra cui il know-how (savoir-faire)
  • Germania: adotta uno dei sistema di tutela piu efficaci per tutelare i segreti industriali infatti la Germania ha introdotto sanzioni penali in relazione alla concorrenza sleale
  • Spagna: Il nuovo Codice Penale, entrato in vigore il 24 Maggio 1996, prevede di multe e pene detentive attinenti al segreto commerciale
  • Regno Unito: dispone di una serie di norme a favore della protezione dei segreti industriali infatti sono previste ordini di cattura e di sequestro e le varie tutele offerte dalla legge nel caso “rottura di un accordo di confidenzialità”incluse anche le ingiunzioni di pagamento, i danni e la responsabilità dei terzi.
  • USA: il segreto commerciale negli USA è disciplinato attraverso “Uniform Trade Secret Act”, adottato dalla maggior parte degli Stati. È inoltre previsto il sequestro infatti secondo quanto disposto dall’ “Economic Espionage Act” del 1996 il furto dei segreti industriali costituisce reato penale federale.Una strada comune per proteggere il mio know how é quella di stipulare un accordo di confidenzialità soprattutto nel caso in cui ho interesse di presentare il prodotto ad una azienda. Con cio si garantisce la tutela delle varie informazioni, conoscenze scambiate tra l’impresa (licenziatario ) e tersi ( licenziante), premettendo cosi alla fine del progetto o del rapporto collaborativo che tutte le informazioni dovranno ritornare nelle mani di chi le ha fornite. Ovviamente tale accordo di confidenzialita sarà tarato a secondo delle diverse esigenze che intercorrono tra i due soggetti, per questo è sempre consigliabile prima di stipulare un accordo di essere il piu precisi possibile , scrivere il tutto nei minimi dettagli, infatti é consigliato chiedere anche il parere di legali specializzati, in modo da evitare brutte sorprese al termine dell’accordo.

Tali accordi, chiamati anche contratti di know how sono possibili se:

  • l’insegnamento sia innovativo
  • l’oggetto del contratto sia segreto

Infatti per quei prodotti semplici che sono facili da realizzare e per i quali, manchi una particolare o segreta tecnica non trova applicazione, sono prodotti “comuni” primi di carattere innovativo. I limiti di questa tipologia di contratto sono:

  • Vincolano dal segreto solo l’altro contraente, quindi non possiamo rivalersi contro persone terse.
  • Non si applica a quei prodotti semplici e privi di interesse economico. Nessuna azienda sarebbe interessata a stipulare un contratto per un prodotto che non è commerciabile sul mercato.

Dall’altra parte tali accordi risultano piu economici rispetto ai costi che normalmente si sostengono per ottenere un brevetto od altre privative previste dalla legge.

Clausole aggiuntive

E’ possibile rafforzare la protezione dell’accordo inserendo alcune clausole quali:

  • Clausola di attribuzione di giurisdizione: ovvero si decide anticipatamente quale sarà il tribunale di competenza nel caso si sollevi una possibile controversa, al fine di evitare lungaggini e discussioni.

Concludendo possiamo affermare che il segreto industriale è tutelabile quando è segreto e che sia appetibile economicamente. Ovviamente nessuna azienda sarebbe interessata ad stipulare un accordo di confidenzialita per un know-how dove gia altri soggetti ne sono a conoscenza, poiché la segretezza pone l’azienda stessa in una posizione di vantaggio nei confronti dei numerosi competitor che si trovano sul mercato. Inoltre tali accordi devono essere economicamente vantaggiosi ovvero l’azienda acquisendo, per un dato periodo di tempo tali conoscenze, deve poter guadagnare.

Alcune domande frequenti sul tema della tutela della proprietà intellettuale

  • L’accordo di confidenzialita è efficace contro tutti?

A differenza dei brevetti, che permettono di proteggere le nostre invenzioni contro tutti per una durata massima di 25 anni, tali accordi hanno il grande limite ovvero possiamo far valere i nostri diritti soltanto al soggetto con cui abbiamo stipulato il contratto. Quindi se altri iniziassero a mettere in commercio prodotti che usano la nostra stessa tecnologia, non possiamo fare nulla. Occorre infatti , prima di fare un accordo di confidenzialita valutare bene i pro e i contro.

(Visited 4.401 times, 1 visits today)
Milena Talento
Classe 1985, una laurea in Filosofia e una passione per il web nata ai tempi dei convegni universitari su Merleau-Ponty e i neuroni specchio. Autodidatta dalla A alla Z, comprende le potenzialità lavorative ma soprattutto economiche delle emergenti professioni tecnologiche e decide di sfruttare le proprie abilità letterarie e logiche applicandole ad un ambito nuovo. Da qui si affaccia alla professione di copywriter che coltiva per diversi anni. Scrive per alcuni e-commerce emergenti (tra cui Dalani e Zalando), si appassiona alla programmazione dei siti web, ma soprattutto agli algoritmi di Google. Circa 10 anni fa apre una web agency con cui si occupa di comunicazione a 360°. Guidaconsumatore.com viene acquistato nel 2018, dopo anni passati a lavorare in redazione come copy e seo.
Milena Talento
Milena Talento

Latest posts by Milena Talento (see all)

44 Commenti

  1. staff Guidaconsumatore
  2. Daniela B
  3. Vito Santoiemma
  4. Giovanni Lattanzi
  5. MAURO
  6. Vittorio
  7. Michele
  8. Giorgio
  9. Andrea Barbieri
  10. tarcisio
  11. Tiziano Leggi
  12. anna
  13. Pollice Carlo
  14. Chiara
  15. paolo
  16. ing. Andriy Rachkovan
  17. Giovanni Lattanzi
  18. Marco
  19. Paola Inzolia
  20. luca belloi
  21. arianna iadevaia
  22. Roberta Senese
  23. Ing. Rossi Giuliano
  24. Max de fazio
  25. cinzia
  26. Giovanni Lattanzi
  27. Fabrizio
  28. Eleonora
  29. daniela termini
  30. Nicola
  31. Giovanni Lattanzi
  32. Tullio
  33. nic
  34. Perceive
  35. Guido Ciani
  36. Francesco Beligni
  37. Rossi Giuliano
  38. J.Mandurrino
  39. marco
  40. Ghilda
  41. Andrea
  42. cristian cacace
  43. redazione
  44. roberta bellucci

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.