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mediatori

La mediazione tipica si configura come una situazione in cui il mediatore è chi mette in contatto due parti – o anche più di due – al fine di favorire la conclusione di un affare senza che abbia un rapporto di rappresentanza, di dipendenza o di collaborazione con alcuna delle parti coinvolte. L’imparzialità è a caratteristica più importante dell’attività del mediatore, mentre secondo quanto previsto dall’articolo 1755 del codice civile scaturisce il diritto alla provvigione unicamente nel caso in cui è l’intervento del mediatore a consentire la conclusione dell’affare. Va detto, comunque, che il diritto alla provvigione non sorge in forza di un contratto ma ex lege, ed è vincolato alla segnalazione certificata di inizio di attività.

La differenza tra la mediazione tipica e la mediazione atipica

Mentre la mediazione tipica si basa su un contratto sociale qualificato, nel caso della mediazione atipica si ha a che fare con un contratto a prestazioni corrispettive in funzione del quale per concludere un affare una parte assegna ad altri il compito di svolgere un’attività che sia finalizzata all’individuazione di un soggetto che possa avere interesse alla realizzazione di tale affare sulla base di condizioni prestabilite.

Chi è il procacciatore

La figura del procacciatore rientra nel contesto della mediazione atipica: il procacciatore non è altro che un collaboratore occasionale che svolge un’attività promozionale in attuazione di una relazione vigente con il preponente. Egli ha il solo incarico di mettere in contatto le parti: compito che gli viene assegnato da una di tali parti. Il procacciatore è un collaboratore della società preponente la cui attività non deve essere considerata stabile né subordinata: egli si limita a segnalare clienti potenziali e a fare da collettore di ordini o di proposte di contratto. Di conseguenza, non ha facoltà di intervenire nelle trattative che devono portare alla conclusione e al buon esito dei contratti.

L’agente e il mediatore

Il mediatore – sia esso tipico o atipico – non deve essere confuso con l’agente, in quanto le due figure equivalgono a profili differenti. Gli agenti, in particolare, sono stabilmente preposti alla conclusione di un accordo in quanto legati da un rapporto con uno dei soggetti coinvolti. Con il contratto di agenzia, secondo quanto indicato dall’articolo 1742 del codice civile, una parte ottiene il compito di promuovere la conclusione di contratti in una specifica area, in cambio di una retribuzione erogata dall’altra parte.

Il diritto alla provvigione

Resta da capire, a questo punto, se la disciplina indicata dalla legge n. 39 del 1989 secondo la quale è obbligatorio che il mediatore sia registrato in un albo specifico e che nel caso in cui ciò non avvenga il diritto alla provvigione venga meno sia applicabile anche per il mediatore atipico. Una tesi diffusa vuole che gli articoli della legge in questione relativi a tale argomento non possano essere applicati ai procacciatori di affari. I mediatori tipici, infatti, agiscono in posizione di imparzialità, cosa che non avviene nel caso dei mediatori atipici.

La tesi opposta

Tuttavia, non è meno dibattuta la tesi opposta, per la quale anche ai procacciatori di affari si può estendere la disciplina in vigore per i mediatori tipici. Alla base di tale ragionamento c’è il fatto che il fulcro dell’attività che viene svolta in entrambi i casi è la mediazione. Ciò che conta ai fini dell’applicazione delle norme è solo l’attività che viene svolta, e devono essere considerati mediatori anche coloro che hanno ricevuto l’incarico da una delle parti coinvolte. In qualsiasi caso, per chi opera in questo ambito è sempre conveniente tutelare la propria attività mediate una Polizza Professionale Adeguata.

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Milena Talento17 Ottobre 2015

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