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Come richiedere la disoccupazione

Come richiedere la disoccupazione

Perdere il lavoro, purtroppo, è sempre un’eventualità spiacevole nella vita di una persona, ma è bene sapere che, mentre si è alla ricerca di un nuovo impiego, esistono sussidi e aiuti statali che spettano al cittadino che ha perso il lavoro, purché questo possegga determinati requisiti che consentono l’accesso ai sussidi.

La situazione normativa è in continuo movimento, soprattutto in un campo molto delicato e soggetto a modifiche come quello del lavoro. Ecco allora qual è la situazione in cui si trova un cittadino rimasto all’improvviso disoccupato, che cosa può fare e qual è l’iter da seguire per richiedere aiuti e sussidi statali.

Con la nuova riforma varata dal governo Renzi sono cambiate anche le norme che regolano la richiesta di aiuto da parte dei cittadini disoccupati. Per richiedere l’assegno di disoccupazione i lavoratori che hanno perso il lavoro dovranno prima essere sicuri di possedere questi requisiti:

  • Essere effettivamente in stato di disoccupazione
  • Essere disoccupati e aver perso il proprio lavoro in modo involontario
  • Aver dato le dimissioni per giusta causa
  • Aver risolto il contratto di lavoro in modo consensuale
  • Avere alle spalle almeno tredici settimane di contributi versati

Qualche spiegazione in più merita il terzo punto: le dimissioni per giusta causa. A scanso di equivoci, si parla di dimissioni per giusta causa quando:

  • C’è stato mancato pagamento della retribuzione, o un ritardo nell’erogazione dello stipendio
  • Ci sono stati significativi cambiamenti nelle condizioni di lavoro
  • Il lavoratore ha subito mobbing
  • Il lavoratore è stato senza motivo trasferito presso un’altra sede

La normativa che regola la disoccupazione

La disoccupazione è un istituto economico che spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto il lavoro in modo involontario. Tutti i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro subordinato possono accedere a tale prestazione e, a questi si aggiungono anche:

  • Lavoratori apprendisti
  • Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
  • Soci lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro subordinato
  • Personale artistico con rapporti lavorativi subordinati

Sono invece esonerati dalla disoccupazione le seguenti categorie di persone:

  • I dipendenti a tempo indeterminato che lavorano nella Pubblica Amministrazione
  • Operai agricoli con contratto a tempo determinato e indeterminato
  • I lavoratori extracomunitari anche se in possesso di permesso di soggiorno per i lavori di tipo stagionale

Lo stato di disoccupazione involontaria

Al momento non esiste ancora un portale ufficiale di tutte le politiche di lavoro; si considerano comunque disoccupati tutti quei cittadini che non hanno un impiego e che dichiarano il proprio stato presso un Centro per l’Impiego qualsiasi, oltre alla propria immediata disponibilità a intraprendere qualsiasi attività di lavoro e di attività formativa per la riqualificazione nel mondo del lavoro.

Si è anche stabilito che i cittadini disoccupati, anche se iscritti al Centro per l’Impiego, non possono richiedere l’assegno di indennità nel seguente caso:

  • Se il rapporto di lavoro è stato interrotto in modo volontario da parte del lavoratore, tranne nelle seguenti eventualità:
  1. Durante il periodo di maternità, che lo Stato tutela in ogni caso, che si estende da 300 giorni prima della data del parto fino al primo anno di vita del bambino
  2. Nell’ambito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con procedura conciliativa
  3. Se c’è stato un rifiuto da parte del lavoratore a trasferirsi presso un’altra sede lavorativa distante non oltre i 50 km, che in genere viene calcolata in 80 minuti percorribili con mezzi di trasporto.

In tutti questi casi il lavoratore dovrà dimostrare la giusta causa o la sua intenzione di agire per vie legali nei confronti dell’azienda. È bene anche ricordare che, a partire dal 12 marzo 2016, è obbligatorio eseguire la procedura per le dimissioni on line, che però non prevede quelle per giusta causa. In questo caso è più difficile ottenere il diritto alla disoccupazione.

Chi percepisce l’indennità di disoccupazione può accedere, dopo 4 mesi dalla ricezione, all’assegno di ricollocamento, importante novità introdotta dal Jobs Act. Le lavoratrici donne, che si sono dimesse dal lavoro per la gravidanza, possono avere diritto alla disoccupazione e possono decidere di farlo anche dopo il parto, fino al compimento del primo anno del figlio.

Come fare domanda per richiedere la disoccupazione

La domanda per richiedere la disoccupazione va inoltrata all’INPS rigorosamente on line, dopo aver richiesto il PIN per autenticarsi e accedere a tutti i servizi del sito. La richiesta va inoltrata entro 68 giorno dalla fine del rapporto lavorativo ed è necessario allegare i seguenti documenti:

  • Le ultime due buste paga
  • Ricevuta dell’iscrizione al centro dell’impiego
  • IBAN del conto corrente
  • Lettera di licenziamento o documento che attesta la fine del rapporto di lavoro
  • CUD o 730 se si percepisce un assegno familiare

I cittadini che ricevono la disoccupazione sono tenuti a frequentare corsi che riguardano nuove riqualificazioni sul mondo del lavoro, organizzati dai Centri per l’Impiego o dalla Agenzie nazionali per l’occupazione.

Dopo aver inoltrato la domanda di disoccupazione, i cittadini devono presentarsi al Centro per l’impiego, dopo aver ricevuto una comunicazione ufficiale che indica data e luogo in cui presentarsi. A questo punto i cittadini disoccupati dovranno sottoscrivere una dichiarazione che attesta l’immediata disponibilità al lavoro.

Questa attestazione è indispensabile per ottenere lo status di disoccupazione e ricevere quindi l’assegno corrispondente. Il periodo di disoccupazione è un’ottima occasione, oltre ad essere un obbligo, del resto, per frequentare corsi di aggiornamento, programmi di ricollocamento, tirocini e qualsiasi altra attività formativa.

Se saltano gli obblighi del patto di servizio, che i cittadini disoccupati sottoscrivono, vengono a mancare anche le condizioni per percepire la disoccupazione. Se il cittadino non si presenta alle attività formative, o non partecipa ai colloqui al centro per l’impiego, vedrà ridursi di un quarto la mensilità alla prima mancanza, alla seconda non percepirà una mensilità, mentre alla terza mancanza scatterà in automatico l’annullamento dell’indennità di disoccupazione.

I cittadini disoccupati che sottoscrivono il patto formativo sono inoltre obbligati ad accettare qualunque offerta di lavoro proposta loro attraverso il centro dell’impiego; se così non fosse e il cittadino disoccupato decide di rifiutare un’offerta, scatta immediatamente l’annullamento dell’assegno di disoccupazione.

L’indennità di disoccupazione prevede che lo stato eroghi una certa somma ai cittadini nell’attesa che questi possano trovare una nuova occupazione. Questi soldi serviranno, nel frattempo, per far fronte alle necessità economiche di ognuno.

L’assegno di disoccupazione non prevede un importo fisso, ma un importo variabile che si calcola a partire dalle passate retribuzioni. Il calcolo comincia prendendo in esame gli ultimi quattro anni di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive. La cifra viene poi moltiplicata per un coefficiente che calcolerà l’importo da corrispondere, in genere parti al 75% del risultato finale, ma solo se inferiore alla somma di 1195 euro.

Se l’importo è maggiore di tale cifra, la cifra corrisponderà al 75% del risultato a cui andrà aggiunto il 25% della differenza che intercorre tra il risultato ottenuto e l’importo dei 1195 euro. La cifra, in ogni caso, non sarà superiore a 1300 euro, soglia minima che ogni anno viene comunque calcolata, ed eventualmente modificata, a seconda dell’inflazione.

Cosa succede, invece, se si trova lavoro mentre si percepisce la disoccupazione? Lo scorso luglio è stata inoltrata a proposito una comunicazione dell’INPS in cui si spiegava che se un lavoratore viene pagato con voucher INPS, per una somma che comunque non deve superare i 3000 euro all’anno, l’assegno di disoccupazione non subisce alcuna modifica.

Qualora questa soglia viene invece superata, l’INPS si riserva il diritto di applicare una decurtazione sull’importo percepito che varia in modo proporzionale in base all’importo percepito con i voucher. È indispensabile, quindi, comunicare tempestivamente queste informazioni all’INPS entro un mese dall’inizio del lavoro retribuito con i voucher e obbligatoriamente prima dello scadere del limite imposto dei 3000 euro.

L’indennità di disoccupazione viene inviata al cittadino tramite bonifico su conto corrente bancario, oppure mediante un bonifico che potrà essere ritirato e riscosso presso qualsiasi filiale di Poste Italiane. È esclusa, invece, la possibilità di poter ricevere il denaro su carte prepagate o sulla carta PostePay.

Il sussidio di disoccupazione ha una validità, che è pari al numero che corrisponde alla metà delle settimane di contributi calcolando gli ultimi quattro anni. La durata massima dell’assegno di disoccupazione, quindi, è di due anni, e la durata rimarrà invariata anche per tutto l’anno 2017, benché inizialmente fosse stato proposto un limite massimo pari a 18 mesi.

In questo periodo di crisi lavorativa, non è da considerarsi cosa insolita non riuscire a trovare un nuovo impiego dopo circa otto mesi di disoccupazione effettiva. Cosa fare quindi in questo caso? Ci sono altre alternative e i cittadini, soprattutto se appartenenti a determinate categorie di lavoro, possono contare su altre prestazioni economiche che lo Stato eroga in caso di disoccupazione persistente.

Se dopo otto mesi di disoccupazione trovate un nuovo lavoro, con un contratto valido anche di un giorno solo, potete nuovamente accedere alla disoccupazione per un altro periodo pari a otto mesi, a patto che abbiate tutti i requisiti necessari per poterne dare domanda.

Lo Stato prevede inoltre altre forme di sussidio, valide per alcune categoria di lavoratori. Chi è giornalista di professione, per esempio, ha diritto a un trattamento economico aggiuntivo alla disoccupazione, erogato direttamente dalla cassa dei giornalisti. L’aiuto economico ha validità un anno e l’importo erogato sarà pari al sussidio di disoccupazione per i primi tre mesi; dal quarto mese verrà risotto del 30%.

Nuove disposizioni per il 2016

La riforma del Jobs Act ha anche introdotto diversi ammortizzatori sociali previsti per chi perde il lavoro, cui corrispondono diverse indennità di disoccupazione: NASPI, ASDI e DIS COLL. La NASPI è un sussidio di disoccupazione che prevede nuove modalità di calcolo a modifica della durata del sussidio e della sua misura. ASDI è invece un’ulteriore indennità, pari a sei mesi, che spetta i lavoratori senza lavoro over 55, con figli minori a carico e con un ISEE minore di 5000 euro l’anno.

La DIS COLL è, invece, un altro tipo di assistenza prevista per i cittadini che hanno perso il lavoro, in particolare per i collaboratori, a progetto o di tipo continuativo, iscritti alla Gestione Separata dell’INPS e che non hanno Partita Iva. Per richiedere questo tipo di assistenza è necessario avere almeno tre mesi di contributi versati e la durata dell’assistenza è pari alla metà dei mesi per cui si sono versati i contributi. L’importo, in questo caso, è pari al 75% del reddito, solo nel caso in cui sia pari, o addirittura inferiore, alla somma di 1195 euro mensili, da valutare annualmente.

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Milena Talento18 Ottobre 2015

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