Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Fino al 31 dicembre 2012
Dopo la proroga del Ministro Monti, le spese sotenute per migliorare il rendimento energetico delle abitazioni, fino al 31.12.2012 sarà possibile intervenire ed usufruire di una agevolazione fiscale, come si dice qui nell’occhiello, pari al 55% di detrazione di imposta entro un limite massimo a seconda del tipo di lavoro che viene eseguito. La detrazione spetta nei seguenti specificati casi:
- riduzione del consumo per il riscaldamento;
- il miglioramento strutturale dell’abitazione per ridurre la dispersione, tipo finestre, coibentazione, pavimenti, guaine o cappotti;
- l’installazione di metotdologie moderne ed a energia pulita come i pannelli solari o le pale eoliche per la produzione dell’acuqa calda;
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento invernali.
A differenza di quello che la normativa prevede per la detrazione nei casi della ristrutturazione edilizia, in questi casi di rivisitazione degli impianti per risparmio energetico, la detrazione ha efficacia per qualsiasi categoria di fabbricato si tratti, anche rurale, inclusi gli immobili strumentali.
La detrazione consiste effettivamente in una detrazione e non in un rimborso. Il contribuente interessato quindi può detrarre annalmente la quota spettante purchè sia in riferimento all’ imposta per il peridodo in questione. Posso ususfruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile che viene ad essere ristrutturato a livello di riqulificazione energetica, ovviamente vengono escluse da questa agevolazione tutte le imprese edili per le spese che sostenessero su immobili merce.
Quindi i contribuenti per primi interessati sono i proprietari delle abitazioni in questione e tra le persone fisiche anche i titolari di un diritto reale, i condomini per tutti gli interventi del genere sulle parti comuni, gli inquilini e chiunque detiene il bene immobile in comodato d’uso. Per precisione è da specificare che l’agevolazione viene applicata ai soggetti che hanno concretamente sostenuto la spesa e anche ai familiari conviventi con il legittimo possessore o detentore dell’immobile.
Qualora l’immobile fosse invece strumentale ad una attività di impresa del contribuente, i familiari non possono più beneficiare della detrazione stessa. Esistono come dice appunto la legge dei tetti massimi sui quali viene calcolato l’importo del bonus detratto e variano in funzione del tipo di interventi, ossia se ad esempio riguardano solo appartamenti tipo azioni su pavimenti, sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento; o addirittura azione di riqualificazione totale di edifici interi.
Se durante il periodo di fruizione dell’agevolazione la proprietà dell’ immobile dovesse cambiare per una compravendita, le quote residuali spetteranno al nuovo titolare; in caso di locazione o comodato invece restano in capo al conduttore o comodatario e qualora per caso imprevisto il titolare dovesse decedere, il beneficio viene trasmetto automaticamente all’erede e detentore materiale del bene interessato.
La previsione futura di questo genere di agevolazioni a livello fiscale per i cittadini dispone che, a far data dal 2013 in avanti, la detrazione per la riqualificazione energetica sarà portata alla stessa percentuale oggi prevista e riconosciuta per le ristrutturazioni, ossia pari ad un bonus del 36%; inoltre con riferimento all’installazione di impianti basati su fonti energetiche rinnovabili, anche senza la realizzazione di opere edilizie propriamente dette, sarà sufficiente l’acquisizione di idonea documentazione atta a dimostrare il conseguimento reale del risparmio energetico.
Interventi per risparmio energetico ammessi in detrazione
Le attività fattibili per essere ammesse in detrazione, devono presentare certi requisisti indicati dalla legge ben dettagliatamente e sono consultabili in maniera semplice visitando il sito http://www.efficienzaenergetica.acs.enea.it/, tuttavia poi il risparmio effettivo deve essere asseverato da un professionista autorizzato ed iscritto al proprio Ordine, con abilitazione idonea. Il limite massimo della detrazione si riferisce all’unità immobiliare oggetto dell’intervento, quindi deve essere ripartito tra coloro che possiedono l’immobile e partecipano alle spese, in corrispondenza dell’onere da essi singolarmente sopportato.
Qualora gli interventi fossero diversi e tutti agevolabili, il massimo limite di detrazione sarà rappresentato dalla somma degli importi previsti per ciascuno di essi. Se le opere sono già state iniziate in epoce antecedenti sullo stesso immobile, nel limite massimo vanno considerate anche le detrazioni già utilizzate negli anni passati, se invece gli interventi sono in corso di realizzazione, la detrazione spetta nel periodo di imposta durante la quale è stata realmente sostenuta.
Gli interventi di ristrutturazione ai fini del risparmio energetico ammessi sono dalla legge specificatamente individuati in:
- interventi sull’involucro di edifici o di unità immobiliari
riguardano coperture, pavimenti, pareti, finestre comprensive di infissi e devono determinare un risparmio energetico in linea con le specifiche tecniche indicate nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, poi modificate dal decreto del 6 gennaio 2010, le spese per questi lavori sono detraibili entro il tetto di 109.090,90 euro, pertanto la detrazione massima di competenza è di 60.000 euro; - installazione di pannelli solari
finalizzata alla produzione di acqua calda per uso domestico o industriale e per la copertura del fabbisogno in piscine, strutture sportive, case di cura e ricovero, istituti scolastici ed università. Assimilibili ai pannelli solari in questo caso sono i sistemi termodinamici a concentrazione solare.Anche in questa circostanza il massimo importo spettante in termini di detraibilità raggiunge quota 60.000 euro; - sostituzione di impianti di climatizzazione a caldaie a condensazione
anche parzialmente, a partire dal 2008 è ammissibile anche alla detrazione il lavoro di sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con pompe di calore o con impianti geotermici a ridotta dispersione di calore, dal 2012 inoltre è introdotta agevolazione anche per la sostituzione di scaldabagno tradizionali o scaldacqua classici con scaldacqua a pompa di calore, il beneficio massimo per tutti questi interventi è stabilito nella cifra di 30.000 euro.Da sottolineare come l’agevolazione non contempli gli edifici che prima erano totalmente sprovvisti di sistemi di climatizzazione invernale, quindi la detrazioni in edifici che in parte ne fossero stati sprovvisti ed in parte invece si, sarà limitata ai costi imputabili alle unità immobiliari dotate di almeno un preesistente impianto termico; - riqualificazione energetica di edifici già esistenti
l’agevolazione compete se a seguito delle opere esguite vi sia stata una riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento pari almeno al 20% dei avlori indicato con decreto ministeriale del 2007 ed aggiornato poi nel 2008. Il massimo importo detraibile sarà comunque fissato in 100.000 euro. In questo caso specifico non vengono date direttive circa il genere di intervento che debba essere eseguito, bensì ci si limita a stabilirne l’opportunità della detrazione in funzione del risultato che deve produrre in termini di riduzione reale della quantità di energia utile al riscaldamento dello stabile. Pertanto potranno rientrare in questa opportunità anche opere o lavori che altrimenti non potrebbero fruire dei bonus perchè non contenute nelle precedenti categorie, tipo l’installazione di impianti di clima invernali con pompe di calore, con caldaie a biomasse, oppure gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche stabilite per gli altri interventi agevolati.
Oltre alla spesa per questi interventi principali su indicati, è ammissibile la detraibilità anche per le opere funzionali alle principali come:
- coibentazione delle pareti, dei tetti e dei solai
- sostituzione degli scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti ed altri elementi accessori, purchè avvenga simultaneamente alla sostituzione degli infissi e dei serramenti
- spese di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente, (ad esempio le caldaie a condensazione), opere idrauliche e murarie fondamentali per la sostituzione, fornitura e messa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche
- spese sostenute per gli interventi professionistici e professionali necessari, come la realizzazione delle opere, il rilascio delle certificazioni asseverate necessarie per usufruire concretamente della detrazione.
Documenti necessari per fruire della detrazione
Ai meri fini delle agevolazioni fiscali il contribuente dovrà disporre oltre che della fattura anche di una serie di documenti che devono essere rilasciati appositamente dai professionisti abilitati, come ingegneri, geometri, architetti, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari. La documentazione richiesta deve essere così composta:
- asseverazione che attesti che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla legge, altrettanto valida una dichiarazione resa dal direttore ai lavori; se si tratta di sostituzione di infissi, finestre e di caldaie a condensazione di potenza inferiore ai 100 kwatt è fattibile e sufficiente anche solo la certificazione dei produttori.Se invece si tratta di costruzione autonoma dei pannelli solari basterà presentare idoneo attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico;
- attestato di certificazione energetica prodotto a fine lavori dagli enti locali o da un tecnico che lo abbia predisposto ed asseverato,questo documento non serve nel caso di sostituzione di finestre ed infissi in singole unità immobiliari, d’ installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di clima invernali con caldaie a condensazione;
- scheda informativa con: la distinta degli interventi effettuati, con gli identificativi di chi ha sostenuto le spese, dell’edificio in questione, il tipo di intervento fatto ed il reale risparmio energetico conseguito. Se si tratta solo di cambio di infissi la scheda informativa può essere stilata direttamente dal titolare della spesa per l’intervento.
Da non dimenticare che dal 2011 la detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente per legge in dieci rate annuali.
La trasmissione dei documenti, ossia della scheda informativa degli interventi eseguiti ed i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, data coincidente col giorno del collaudo, e la procedura di invio è abbastanza semplice seguendo le indicazioni presenti sul sito http://www.acs.enea.it/, a seguito del quale invio verrà rilasciata una ricevuta informatica.
Non sarà possibile avvalersi della tecnologia, ma quindi inviare entro i medesimi termini indicati la documentazione via posta con raccomandata semplice, ogni volta che gli interventi dovessero essere complicati e non rientrare in alcun modo nei modelli predisposti dall’ENEA.
La procedura impone quindi di spedire a:
ENEA- Dipartimento ambiente cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
via Anguillarese 301
00123 Roma
Incentivi non cumulabili
La detrazione di imposta prevista non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione fiscale prevista dalla legge come per esempio quella del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Quindi se si dovessero eseguire entrambi i generi di interventi il contribuente che esborsa dovrà e potrà sceglierere di quale dei due benefici intende usufruire. Le Regioni ed i Comuni a loro volta possono offrire dei fondi perduti per l’ introduzione di pannelli solari atti a riscaldare l’acqua di uso domestico.
A differenza del periodo anteriore, dal 2009, a seguito di imposizioni della Comunità Europea, la detrazione per tutti gli interventi che abbiano lo scopo di risparmiare energia, non sono più cumulabili con altri contributi comunitari, regionali o locali dati per gli stessi motivi. Il titolare che effettua la spesa perciò dovrà selezionare ed effettuare nettamente la scelta tra: la detrazione in dichiarazione dei redditi o accedere ai contributi previsti.
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Sto iniziando una ristrutturazione di un immobile. Posso PER LAVORI DIVERSI beneficiare di entrambe le detrazioni. (55% risparmio energetico e 50% legge ristrutturazioni?) . Oppure devo scegliere all’inizio dei lavori una o l’altra opzione? Dove trovo eventualmente il testo della normativa?
Grazie