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Come richiedere l'invalidità civile

Come richiedere l’invalidità civile

L’invalidità civile è una condizione riconosciuta dalla legge italiana e un requisito indispensabile per accedere a diverse prestazioni socio-sanitarie ed economiche da parte dello Stato. Per accedere all’invalidità civile è necessario seguire un iter preciso, che comincia con una domanda mediante la quale si inoltra la richiesta.

Il riconoscimento dell’invalidità civile risiede in una particolare condizione fisica o psichica che provoca all’individuo un danno di tipo funzionale, che porta alla limitazione nei confronti di diverse attività. Sono considerati invalidi civili tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni che abbiano menomazioni, congenite o acquisite, comprese le insufficienze mentale e le irregolarità psichiche, che portano alla riduzione della capacità lavorativa di una misura maggiore a 1/3, e i cittadini con più di 65 anni che abbiano difficoltà a svolgere funzioni e compiti propri di quella età.

Per il riconoscimento dell’invalidità civile la prima cosa da fare è recarsi dal proprio medico curante, dopo esservi assicurati che sia abilitato per la compilazione e il rilascio del certificato medico. Il medico è in possesso di un PIN, rilasciato direttamente dall’INPS, che consente di accedere a una piattaforma e di compilare per via telematica un certificato da inviare direttamente all’INPS.

Dopo aver compilato il certificato, il medico provvede a stamparlo e a consegnarlo al richiedente. Il foglio, che recherà un numero identificativo, deve essere accuratamente conservato ed esibito al momento della visita all’ASL. Dal giorno in cui il certificato viene rilasciato dal medico l’utente ha 30 giorni di tempo per richiedere la visita all’ASL; trascorso questo termine il certificato scadrà e sarà necessario richiederne uno nuovo dal medico curante.

Dopo aver assolto questo primo passaggio, il secondo prevede la presentazione della domanda di invalidità all’INPS, sempre per via telematica. A questo punto potete seguire due strade:

  • La domanda può essere presentata in autonomia, dopo aver richiesto all’INPS il proprio PIN personale con richiesta on line
  • È possibile richiedere l’aiuto di enti e associazioni di categoria, come patronati sindacali e CAF, che forniscono gratuitamente supporto

La domanda on line va compilata in ogni sua parte con i dati anagrafici e con il numero identificativo stampato sul certificato. Una volta compilato, il modulo può essere stampato e il sistema proporrà in automatico la data di convocazione per la visita; la data può essere anche cambiata scegliendo le diverse proposte servite dal sistema.

La prima visita deve essere fissato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma ci sono delle eccezioni, per le quali il termine è fissato a 15 giorni, in caso di patologie oncologiche. La data della visita viene comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il giorno della visita medica il richiedente deve presentarsi presso una commissione medica dell’ASL, integrata da un medico dell’INPS. Se non è possibile presentarsi presso questa sede, e la condizione viene accertata dal medico, la visita può essere anche effettuata a domicilio, o presso il luogo in cui la persona è domiciliata, come la casa di risposo.

Al termine della visita viene rilasciato un verbale elettronico, approvato all’unanimità dalla commissione. La procedura può anche essere sospesa se la commissione non dovesse esprimersi all’unanimità; in questo caso l’INPS congela la procedura e prende in carico la documentazione riservando ulteriori controlli da parte del responsabile del Centro Medico Legale. La validità al verbale può arrivare entro 10 giorni, oppure si può procedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni.

Una volta che il verbale è convalidato, l’interessato lo riceve direttamente dall’INPS. Il certificato va sempre conservato e tenuto a disposizione per qualsiasi pratica da espletare, come l’iscrizione al Centro per l’impiego per accedere alle procedure riservate ai disabili nel mondo del lavoro. Se il verbale non viene inviato entro 80 giorni il richiedente può fare ricorso direttamente all’INPS

 

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