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Come richiedere la cittadinanza italiana

Richiesta della cittadinanza per matrimonio. 1

Richiesta della cittadinanza italiana per residenza. 2

Aggiornamenti normativi per la richiesta della cittadinanza. 3

Nel diritto la cittadinanza è definita la condizione fisica del cittadino al quale uno Stato riconosce diritti civili e politici. Si tratta quindi di uno status e anche di un rapporto giuridico tra un cittadino e lo stato cui un individuo appartiene. Le persone prive di cittadinanza sono dette apolidi, mentre chi è privo di cittadinanza in un particolare Stato è considerato cittadino straniero.

Per motivi culturali e familiari è possibile richiedere la cittadinanza a uno stato straniero. Per farlo, però, è necessario affrontare un iter burocratico che, anche grazie alle nuove tecnologie, sembra essersi velocizzato e semplificato negli ultimi tempi mediante la procedura on line disponibile.

La cittadinanza, in Italia, è disciplinata dallo jus sanguinis, ossia per diretta discendenza di almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Lo jus soli, invece, trova applicazione solo in circostanze occasionali e si poteva applicare fino a poco tempo fa in due casi in particolare:

  • Per nascita su territorio italiano da genitori apolidi o ignoti
  • Se il soggetto è figlio di ignoti e si è trovato in territorio italiano

Lo jus soli, infatti, può da poco essere applicato anche indirettamente, permettendo così al cittadino straniero nato in Italia, purché abbia mantenuto la residenza dalla nascita, di richiedere la cittadinanza al compimento della maggiore età e non oltre il termine di un anno dal compimento del diciottesimo compleanno.

La cittadinanza italiana può essere richiesta in modo autonomo

  • Per nascita
  • Per nascita su territorio italiano
  • Per adozione, nel caso di minorenni adottati da cittadini italiani

oppure tramite domanda, richiesta quindi per:

  • Matrimonio
  • Per residenza

Richiesta della cittadinanza per matrimonio

I cittadini stranieri, se sposano cittadini italiani possono richiedere la cittadinanza, ma solo se risiedono in modo legale in Italia da almeno 12 mesi e se hanno figli nati o adottati dai coniugi. In alternativa si può richiedere la cittadinanza dopo 24 mesi di residenza con cittadini italiani.

Nel caso in cui si risieda all’estero, è possibile richiedere la cittadinanza dopo 18 mesi se ci sono figli nati o adottati da coniugi, oppure dopo 36 mesi dalla data del matrimonio, se non c’è stato annullamento o se non è in corso la separazione legale.

La domanda può essere compilata on line, accedendo al sito del Ministero dell’Interno alla sezione “cittadinanza”. I documenti richiesti per l’avvio della pratica sono:

  • Marca da bollo da 16,00 euro
  • Atto di nascita completo di tutte le generalità, compresa l’indicazione della paternità o della maternità del richiedente
  • Certificati penali del paese di origine
  • Fotocopia del permesso di soggiorno
  • Copia del versamento di 200,00 euro
  • Copia del certificato di riconoscimento, ma solo per apolidi o rifugiati politici

Richiesta della cittadinanza italiana per residenza

Fanno parte di questa categoria i cittadini stranieri nati in Italia, i cittadini comunitari, gli apolidi o i rifugiati politici, purché dispongano di questi requisiti:

  • 3 anni di residenza legale in Italia per i discendenti, fino al secondo grado, di cittadini italiani per nascita
  • 10 anni di residenza legale in Italia per i cittadini extra comunitari
  • 5 anni di residenza legale in Italia per chi, maggiorenne, è stato adottato da un cittadino italiano, per gli apolidi e per i rifugiati politici e per i figli maggiorenni di genitori stranieri naturalizzati italiani
  • 4 anni di residenza legale in Italia per i cittadini comunitari
  • 5 anni di servizio, anche all’estero, come dipendente dello Stato Italiano.

I documenti da presentare in questi casi sono:

  • atto di nascita completo di generalità, paternità e maternità del richiedente
  • fotocopia del Permesso/Carta di Soggiorno
  • Modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni
  • Versamento di 200,00 euro per il contributo di richiesta
  • Marca da bollo di 16,00 euro
  • Copia del certificato di riconoscimento per gli apolidi e i rifugiati politici

È importante ricordate che le generalità devono corrispondere nei documenti italiani e stranieri; in caso di dubbio o differenze tra i dati riportati verranno richiesti i motivi di tali cambiamenti per poter portare la pratica di richiesta a buon fine.

Nuove procedure per la richiesta della cittadinanza italiana

Nei mesi scorsi abbiamo assistito ad alcune importanti modifiche che regolano le procedure per presentare la richiesta di cittadinanza italiana. Dal 18 maggio 2015 è entrata in vigore la nuova modalità on line, come vi abbiamo anticipato inizialmente; questo cambiamento è stato necessario e indispensabile per eliminare ritardi e accumuli di tipo burocratico causati negli anni, quando era obbligatorio prendere un appuntamento e recarsi di persona in Prefettura per avanzare la richiesta.

La nuova modalità elettronica consente di velocizzare le procedure, anche se non tutti, abili con il computer, sanno destreggiarsi al meglio con la nuova modalità. Le informazioni utili per procedere nel migliore dei modi sono le seguenti:

  1. Non cambia la documentazione richiesta

A onore di chiarezza, va specificato che non sono stati previsti cambiamenti sui documenti che è necessario presentare.

  1. Non cambia il contributo da versare

Anche per quello che riguarda il versamento di 200 euro che ogni cittadino richiedente è tenuto a versare non cambia con la modalità elettronica.

  1. Non verranno più inviati documenti in formato cartaceo

Tutti i documenti necessari non saranno più fascicoli cartacei, ma verranno tutti digitalizzati e allegati al modulo che sarà necessario compilare. Le credenziali saranno inviate per posta elettronica durante la registrazione e ognuno è tenuto a digitalizzare i propri documenti mediante chiavetta USB

  1. I patronati non offriranno più aiuto in merito

Gli operatori dei Patronati non saranno più abilitati per offrire assistenza nella compilazione delle domande, mentre continueranno a farlo per la richiesta e il rinnovo del Permesso di soggiorno.

Aggiornamenti normativi per la richiesta della cittadinanza

Negli ultimi mesi il Parlamento ha approvato alcune modifiche, che riguardano soprattutto lo jus soli; i bambini che sono nati in Italia da genitori non italiani avranno un percorso agevolato. Questa norma ha preso il nome di jus soli soft e per questi bambini si prevede solo che siano figli di un genitore in possesso del permesso di soggiorno UE.

È stato anche introdotto il diritto alla cittadinanza per il minore straniero, anche se non nato in Italia, purché abbia concluso nel nostro paese il suo ciclo di studi. Restano invariate, invece, le norme che disciplinano la richiesta della cittadinanza italiana per gli adulti extracomunitari. Questa categoria di persone dovrà continuare a fare regolare domanda dopo un periodo di residenza anagrafica in Italia pari a 10 anni, 4 anni se si tratta di cittadini comunitari.

Facciamo quindi un prospetto riassuntivo delle nuove norme che hanno modificato il quadro della situazione negli ultimi mesi:

  • Ius soli temperato

Chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso di permesso di soggiorno a lungo periodo, può diventare cittadino italiano. È comunque necessaria la dichiarazione di volontà di un genitore entro il compimento della maggiore età del figlio. In assenza del dichiarante, il cittadino può presentare la richiesta entro il compimento della maggiore età.

È bene ricordare anche il permesso UE per chi soggiorno a lungo periodo in Italia è rilasciato solo se in presenza dei seguenti requisiti: titolarità di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni, reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale, disponibilità idonea di alloggio e superamento dei test di conoscenza della lingua italiana.

  • Ius culturae

Tra le novità introdotte c’è anche lo ius culturae, mediante il quale un minore straniero, nato in Italia o arrivato nel nostro paese prima di aver compiuto 12 anni, può richiedere la cittadinanza italiana a patto che abbia frequentato per almeno 5 anni un corso di studi in Italia. È necessario anche che il ciclo delle scuole primarie sia superato con successo; in questo caso la cittadinanza si acquista mediante volontà espressa del minore, in presenza di un genitore legalmente residente in Italia.

  • Naturalizzazione

Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia prima il compimento della maggiore età, che dimostra di essere legalmente residente dal almeno sei anni e che ha frequentato un ciclo scolastico concluso con il conferimento di un titolo, può richiedere la cittadinanza.

  • Esonero dal contributo per i minore

Poco fa vi abbiamo parlato di un contributo pari a 200 euro previsto dalla normativa vigente e da versare obbligatoriamente per tutti i richiedenti. Le nuove norme, adesso, prevedono l’esonero di questo pagamento per chi richiede la cittadinanza entro due anni dal compimento della maggiore età.

  • Norme transitorie

Si è deciso che le nuove norme saranno applicate anche agli stranieri in possesso dei nuovi requisiti anche se hanno superato il limite di età, entro due anni dal compimento dell’età maggiore, quindi i vent’anni. Gli stranieri maggiorenni nati in Italia avranno quindi due anni di tempo per richiedere la cittadinanza e chi abbia risieduto in Italia legalmente e senza interruzione fino alla maggiore età potrà richiedere la cittadinanza a due anni dal raggiungimento della maggiore età, e non più a uno solo.

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Milena Talento24 Novembre 2015

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