Successioni, donazioni e imposte

Generalmente parlando possiamo dire che si verifica una successione in un rapporto giuridico quando, pur rimanendo inalterato lo stesso rapporto ai fini oggettivi, il cambiamento avviene nella sfera dei soggetti interessati. La successione comporta in pratica il subentro di un nuovo soggetto ad un precedente nella titolarità di uno o più rapporti giuridici e si verifica a seguito di una morte e trova pertanto il suo presupposto essenziale nella stessa. Il criterio fondamentale è che con la morte i diritti patrimoniali di una persona specifica si trasmettono ai suoi successori. I rapporti giuridici interessati alla successione sono ben definiti, con esclusione assoluta dei rapporti personalissimi legati ai diritti della personalità.

Successioni, donazioni e imposte

Successione e donazione

Esistono due diversi tipi di successione ossia:

  • a titolo universale
  • a titolo particolare

pertanto le figure che prenderanno parte a seconda del contesto saranno l’erede o il legatario.

Esiste uno specifico procedimento per aprire la successione ereditaria, nonchè, altrettanto un mirato procedimento per l’acquisto dell’eredità da parte del designato. L’accettazione dell’erede può avvenire in diverse forme e sfruttando diritti a seconda della specifica situazione, fino ad arrivare persino alla possibile rinuncia, qualora le circostanze lo richiedessero per ragioni di economicità.

La donazione si differenzia profondamente dalla successione proprio per lo spirito che la contraddistingue ed anche in questo caso sono necessari oggetto e forma specificatamente individuati. Entrambi i rapporti giuridici sono soggetti ad imposizioni dettagliate e mirate a colpire tutte le loro forme e progressioni, la legge precisa cautamente i presupposti delle imposte, gli oggetti, la territorialità, i soggetti e ancora le basi imponibili e le relative aliquote.

Successione

Per definizione, la successione è un rapporto giuridico che si trasmette, rimanendo inalterato nel suo aspetto oggettivo, ad altro soggetto.Quindi il verificarsi della successione comporta l’ingresso di uno o più altri soggetti nella titolarità di un rapporto giuridico esistente e solitamente il verificarsi di questo subingresso avviene “mortis causa”,ossia a seguito della morte del soggetto principale.

La regola principale stabilisce che i diritti patrimoniali della persona deceduta si trasferisco al successore su designazione del primo, attraverso il testamento o perchè cosi stabilisce la legge. Tutti i rapporti non patrimoniali sia personalissimi che familiari si estinguono con la morte del titolare.

Per essere oggetto di successione un rapporto giuridico deve avere le seguenti caratteristiche, ossia trattarsi di rapporti di tipo:

  • patrimoniale di natura reale e comprende anche le relative azioni;
  • patrimoniali personali ossia i diritti di credito purchè non siano fondati sulle qualità personali delle parti;
  • inerenti all’azienda della quale il “de cuius” fosse il titolare;
  • in formazione, ossia nel caso in cui la proposta nei confronti del “de cuius” non venga meno a seguito della sua morte.

Esistono due diversi tipi di successione:

  • a titolo universale
  • a titolo particolare

Nel primo caso l’erede succede indistintamente nell’universalità o in una quota parte dei beni, ossia nel patrimonio ereditario, da solo o in concorso con altri eredi. Si parla pertanto di successione a titolo universale.

Si tratta invece di successione a titolo particolare quando un soggetto, detto legatario, succede in uno o più rapporti determinati che non vengono intesi come quota dell’intero patrimonio. Il legatario pertanto non subentra al defunto nel possesso, ma inizia un nuovo possesso al quale può unire quello del suo autore per goderne gli effetti.

Mentre l’erede subentra nell’insieme dei rapporti giuridici del “de cuius” e quindi risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni, fatta salva l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario; il legatario poichè succede in uno o più rapporti attivi non è tenuto a pagare i debiti ereditari, a meno che il defunto non gli abbia posto a carico espressamente il pagamento a saldo di qualche debito. Per poter succedere a titolo universale occorre l’accettazione per l’acquisto dell’eredità, mentre nel caso di successione a titolo particolare si realizza senza apposito atto di volontà del destinatario ed opera di diritto, fatta salva l’opportunità di rinuncia.

La prima tappa che segna il momento in cui il patrimonio del defunto resta senza titolare è rappresentata dall’apertura della successione che si concretizza al momento della morte e nel luogo in cui il defunto appunto aveva il suo ultimo domicilio. Al momento successivo invece si verifica la vocazione che come indica il termine rappresenta la designazione di colui che potrebbe succedere alla persona deceduta, per i motivi su indicati, pertanto si utilizza il condizionale.

Ovviamente la cosiddetta vocazione sarà in funzione di un testamento nel quale per propria volontà il deceduto disponeva delle proprie sostanze, in previsione della sua dipartita, oppure per norma di legge quando non essendo previsto un testamento, l’eredità viene devoluta ai soggetti che la legge indica come quelli idonei, per esempio il coniuge e i parenti entro il sesto grado.

Accettazione o rinuncia all’eredità

Il diritto di accettare l’eredità è niente altro che il diritto del chiamato di acquistarla, esercitando questo suo diritto si trasformerà subito in erede. La possibilità di aspettare del tempo prima di decidere se accettare o meno viene stabilita per legge entro un termine logico di prescrizione ordinaria e percui decennale, a partire dal giorno dell’apertura della successione.Si preferisce stabilire un termine per evitare che ledestinazioni di assi ereditari restino in sospeso per troppo tempo. Infatti è prevista anche una decadenza dall’accettazione qualora venisse fissato dall’autorità giudiziaria un termine ben preciso e la parte interessata non dovesse pronunciarsi.

L’accettazione non può essere subordinata a termine o a condizione, inoltre non può essere parziale ed è irrevocabile. Con riferimento alle modalità l’accettazione può essere pura e semplice, producendo i seguenti effetti:

  • confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede;
  • responsabilità dell’erede per i debiti ed i legati ereditari;

oppure può essere con beneficio di inventario. In riferimento alla forma invece, può essere espressa, tacita, presunta o legale.

Espressa, quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato accetta l’eredità e diviene pertanto erede; tacita quando chi viene chiamato compie un atto che sottointende la sua volontà ad accettare e che egli non potrebbe fare se non nella qualità di erede; presunta o legale quando il chiamato compie atti che fanno presumere assolutamente un’implicita accettazione , ad esempio la donazione o la vendita a vantaggio o a favore di un coerede.

L’accettazione con il beneficio di inventario si ha quando l’ erede impedisce che il suo patrimoni personale si confonda ossia si unisca a quello del defunto, al solo fine di evitare possibili conseguenze negative,economicamente parlando, di una successione, come si suol dire onerosa, ossia nella quale le passività superino le attività. Non solo l’erede ha interesse a mantenere distinto il patrimonio del defunto dal proprio, ma se l’erede fosse oberato di debiti, la confusione del suo patrimonio con quello del “de cuius” sarebbe a netto svantaggio di eventuali creditori di quest’ultimo, che si vedrebbero il valore aggredibile ridotto; pertanto a loro tutela la legge prevede il rimedio della separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Chiaramente la stessa legge stabilisce chi siano i soggetti legittimati a chiederne la separazione.

La rinuncia all’eredità è un negozio giuridico, come si definisce in gergo, unilaterale tra vivi, con il quale il chiamato all’eredità dichiara espressamente di non volerla acquisire. Con questo gesto il soggetto rimane pertanto completamente estraneo all’eredità con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento di eventuali debiti ereditari preesistenti, ne potrà fare azioni o acquisire alcun bene dell’asse ereditario.

Anche la rinuncia in riferimento alla forma può farsi validamente solo in un momento successivo all’apertura della successione, si tratta di un atto solenne e pertanto viene fatta dal chiamato davanti ad un notaio o al cancelliere del tribunale competente e verrà poi inserita all’interno del registro delle successioni; da ricordare che perde di validità come atto qualora venisse fatta sotto condizione o a termine e non può essere una rinuncia parziale. La possibilità della revoca della rinuncia è prevista dalla legge fin tanto che non sia decorso il termine decennale di prescrizione del diritto e fino a che non vi sia stata accettazione da parte degli altri eredi.

Donazione

In termini puramente legali si definisce la donazione come un contratto con il quale una parte che si dice donante, arricchisce l’altra, detta ricevente o donatario, senza ricevere alcun tipo di corrispettivo e per puro spirito di liberalità. Le due componenti fondamentali che distinguono la donazione da una compravendita, per esempio, sono pertanto lo spirito con il quale viene ad essere posto in essere questo contratto, ossia la liberalità e non la presenza di alcun genere di corrispettivo o di prezzo con conseguente arricchimento del ricevente.

Nella prima circostanza è ben presente lo spirito e la consapevolezza del donante di compiere un gesto che apporta arricchimento al donatario, senza essere spinto da un dovere morale o sociale o nemmeno da alcun tipo di obbligo, nella seconda parte poi si fa attenzione all’arricchimento del donatario cioè all’incremento del suo patrimonio che può realizzarsi sia disponendo a suo vantaggio un diritto, sia assumendosi verso di lui un’obbligazione.

Per effettuare atti come la donazione è necessario che se il soggetto donante è una persona fisica, sia essa in grado di gestire in pieno la propria capacità di disporre, in quanto la donazione è un atto che non consente la rappresentanza, pertanto chi la esegue deve essere capace di donare, unica possibilità contemplata dalla legge è la procura speciale contenente espressa indicazione del donatario e dell’oggetto della donazione; nel caso invece di persona giuridica vi sarà capacità di donare se essa è esplicitamente prevista dallo statuto o dall’atto costitutivo della società.

Vista dalla parte del ricevente invece, occorre analizzare che se a ricevere sono persone fisiche non vi sono limiti espliciti alla capacità di ricevere e se si tratta di persone giuridiche è utile ricordare che l’accettazione non è più subordinata ad autorizzazione governativa come lo era in passato e che per gli enti non riconosciuti la loro accettazione altrettanto non è più subordinata alla richiesta formale di riconoscimento.

Il contenuto di una donazione o più comunemente l’oggetto della stessa può essere costituito da qualsiasi bene che si trovi nella disponibilità patrimoniale del soggetto che lo dona, questa è una condizione oltre che necessaria anche ovvia: non può perciò trattarsi di un bene di altrui proprietà, nè un bene di incerta esistenza ovvero un bene futuro. La donazione a pena di nullità come indica la legge deve essere compiuta per atto pubblico indipendentemente dall’oggetto che la riguarda e non solo nel caso l’oggetto sia un bene immobile. La sola condizione che prevede l’assenza della formalità dell’atto pubblico è data dal fatto che si possa trattare di un bene di modico valore e pertanto sarà sufficiente la consegna dell’oggetto stesso.

Imposte sulle successioni e donazioni

Le imposte in esame in questa materia sono tributi che vanno a colpire tutti i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e tutti i trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.

La legislazione in materia nasce negli anni ’70, tuttavia viene poi aggiornata ed accorpata in un unico testo nel 1990, il quale verrà ancora poi successivamente e più volte modificato. La variante più rilevante si ebbe nel 2000, con l’emanazione di una legge che abolì la quota di imposta commisurata al valore globale dell’asse ereditario, fissando una franchigia di esenzione pari a 350 milioni di vecchie lire ed inoltre furono inserite aliquote molto più basse del passato e soprattutto non più a carattere progressivo.

Ed ancora poi nell’ottobre del 2001 si pensò e si arrivò alla soppressione delle due imposte, ritenendo la legge della franchigia insufficiente.Si giunse quindi nel 2006 al ripristino dell’imposta e dal 3 ottobre del 2006 ai trasferimenti “mortis causa” e alle donazioni tornò ad applicarsi la vecchia disciplina del ’90 tenendo conto delle modifiche inserite nel 2006. Ad oggi, per essere chiari, l’attuale tassazione prevede le seguenti modifiche:

  • l’allargamento dell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni, in quanto oggi comprende anche gli atti di costituzione di vincoli di destinazione;
  • la rideterminazione o come si suol dire la rimodulazione delle aliquote applicabili, con riferimento particolare alle donazioni e a tutti gli atti ad essa assimilati;
  • il riconoscimento della franchigia solo a determinati soggetti, in funzione della loro collocazione parentale e solo per alcuni benefici, ad esempio come nel caso dei coniugi o dei parenti diretti.

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni pertanto si applica per prima cosa a tutti quegli atti che producono un trasferimento di beni o di diritti a seguito di una successione mortis causa.

La stessa imposizione riguarda anche i trasferimenti avvenuti per donazione o comunque altri atti di liberalità avvenuti tra soggetti vivi, nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, nei casi di apertura di successione in presenza di successione a seguito di dichiarazione di morte presunta, nei casi di costituzione di vincoli di destinazione e nei casi di donazioni presunte che abbiano ad oggetto beni immobili e partecipazioni societarie poste in essere tra coniugi o parenti in linea diretta.

La legge prevede esclusioni ben precise dall’imposta che riguardano erogazioni a spirito liberale per spese di mantenimento, educazione, malattia, nozze, abbigliamento e le donazioni di beni mobili di valore modico.

Ancora da ricordare la parte nella quale la legge ha previsto che i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia a favore del coniuge e dei discendenti, di aziende o rami delle stesse, di quote sociali e di azioni, non siano comunque soggette ad imposta di successione.

Ovviamente l’imposta qualora ne sussistano i presupposti è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti anche se questi si trovano al di fuori del territorio dello Stato italiano. La sola esclusione è prevista qualora il defunto o il donante risiedeva all’estero al momento dell’apertura della successione o della donazione.

Nel caso della successione l’imposta è dovuta a prescindere o meno dall’accettazione dell’eredità da parte dell’erede, mentre nel caso della donazione il presupposto dell’imposta è dato dalla stipula dell’atto.

Nei casi di dichiarazione di assenza il presupposto che fa sorgere la norma consiste nell’immissione nel possesso temporaneo e per la morte presunta il presupposto è rappresentato dall’immissione nel possesso dei beni o dall’eseguibilità della sentenza di morte presunta. I soggetti che sono tenuti al pagamento dell’imposta sono coloro che sono chiamati all’eredità ed i legatari limitatamente ai beni loro legati in caso di successioni; i donatari per le donazioni, i beneficiari per le altre liberalità tra vivi, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e tutti coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta.

Base imponibile per calcolare l’imposta e le varie aliquote

La base imponibile sulla quale calcolare l‘imposta sulle successioni è costituita dal valore delle quote ereditarie e dei legati e in caso di fallimento del defunto si tiene conto esclusivamente delle attività pervenute agli eredi ed ai legatari a seguito della chiusura della procedura concorsuale. Come anticipato in precedenza il valore delle quote ereditarie e dei legati su cui calcolare l’imposta è ridotto di un’importo pari ad una franchigia che varia a seconda dei soggetti in essere, infatti si ha franchigia di:

  • 1.000.000 di euro per il coniuge e i parenti in linea diretta;
  • 100.000 euro per i fratelli e le sorelle;
  • 1.500.000 euro per i beneficiari che siano portatori di grave handicap, irrilevante il grado di parentela.

Le imposte sulle successioni hanno aliquote che variano dal 4% all’ 8%, più nel dettaglio possiamo dire che:

  • per il coniuge ed i parenti in linea retta l’aliquota è del 4% con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;
  • per i fratelli e le sorelle l’aliquota è del 6% con una franchigia di 100.000 euro per ogni beneficiario;
  • per altri parenti entro il quarto grado , per gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% senza franchigia;
  • per tutti gli altri soggetti esiste l’aliquota dell’8% senza franchigia e per coloro che sono portatori di handicap si avranno aliquote che vanno dal 4 all’8 % a seconda del grado di parentela con franchigia di 1.500.000.

Base imponibile per le donazioni e altri atti di liberalità

La base imponibile a cui imputare l’imposta sulle donazioni è rappresentata dal valore dei beni oggetto della donazione al valore della quota spettante al netto degli oneri che gravano sul donatario. Anche per l’imposta sulle donazioni sono previste le stesse franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, dei fratelli e delle sorelle e dei portatori di handicap, con aliquote identiche che variano dal 4 all’8 %.

Oltre alle imposte sulle successioni e sulle donazioni gli immobili ed i terreni oggetto di trasferimenti scontano le imposte ipotecaria e catastale nelle seguenti misure:

  • per gli immobili l’imposta ipotecaria del 2% e catastale dell’1%;
  • per l’immobile adibito a prima casa l’imposta ipotecaria di 168 euro e catastale sempre di 168 euro;
  • per i terreni l’imposta ipotecaria del 2% e catastale dell’1%.
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Milena Talento
Classe 1985, una laurea in Filosofia e una passione per il web nata ai tempi dei convegni universitari su Merleau-Ponty e i neuroni specchio. Autodidatta dalla A alla Z, comprende le potenzialità lavorative ma soprattutto economiche delle emergenti professioni tecnologiche e decide di sfruttare le proprie abilità letterarie e logiche applicandole ad un ambito nuovo. Da qui si affaccia alla professione di copywriter che coltiva per diversi anni. Scrive per alcuni e-commerce emergenti (tra cui Dalani e Zalando), si appassiona alla programmazione dei siti web, ma soprattutto agli algoritmi di Google. Circa 10 anni fa apre una web agency con cui si occupa di comunicazione a 360°. Guidaconsumatore.com viene acquistato nel 2018, dopo anni passati a lavorare in redazione come copy e seo.
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  1. mario

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