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Come richiedere le ore di allattamento

Che cosa. 1

In caso di parto gemellare. 2

Riposi per il padre in caso di parto gemellare. 2

Quando in famiglia arriva un bambino, sia naturale oppure adottato o accolto in affido, è lecito che alla famiglia occorra più tempo per accudire il bambino e, nel caso della donna, sia necessario dedicarsi del tempo per nutrire il piccolo e allattarlo. Alle volte, nel caso in cui la donna sia una lavoratrice dipendente, questa necessità può stridere con gli impegni previsti da una normale giornata lavorativa passata sul posto di lavoro.

Ed è per questo che lo Stato garantisce alle donne che hanno appena partorito, ma anche alle famiglie che hanno accolto un bambino adottandolo, delle ore di riposo da dedicare all’allattamento o, in generale, all’accudimento del bambino. In alcuni casi, anche al padre spetta questo riconoscimento, pur non dovendo un padre allattare fisiologicamente un bambino, soprattutto nel caso in cui la madre sia impossibilitata a farlo e per una serie di altre ragioni.

La materia è ben disciplinata da una normativa che è necessario seguire e applicare alla lettera per evitare contestazioni e sanzioni. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere in merito, che cosa sono le ore di allattamento e come una famiglia può farne regolare richiesta.

Che cosa

Alle donne che hanno partito lo Stato riconosce la possibilità di richiedere dei permessi speciali per dedicarsi all’allattamento. Questi permessi possono essere fruiti entro l’anno di vita del bambino e possono essere richiesti in base alle ore che occorrono alla donna per allattare il bambino. La legge, in particolare, prevede che siano questi i doveri del datore di lavoro nei confronti della dipendente e i riposi a lei dovuti dopo il parto:

  • Il datore di lavoro consente alla donna due periodi di riposo, anche cumulabili
  • I riposi hanno la durata di un’ora ciascuno e vengono retribuiti come ore di lavoro
  • I periodi di riposo possono anche essere di mezz’ora, qualora la lavoratrice decida di mandare il proprio bambino all’asilo nido

I permessi giornalieri sono distribuiti in tranche di due o sei ore al giorno, nel caso di giornata lavorativa piena, oppure di un’ora se si lavora part-time. Se l’orario di lavoro risulta inferiore alle sei ore giornaliere si fa riferimento al tipo di contratto individuale.

La lavoratrice può, quindi, allontanarsi dal posto di lavoro per l’allattamento e queste ore di permesso sono considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro retribuito, con diritto all’indennità da parte dell’INPS. I permessi giornalieri sono calcolati ai fini dell’anzianità ma sono esclusi dalla tredicesima. Nel caso la lavoratrice ricopra un incarico da dirigente, l’orario lavorativo da prendere come riferimento per il calcolo è quello in vigore per tutti gli impiegati di massima categoria.
I permessi di allattamento che passano al padre

Anche il padre lavoratore, anche se di fatto l’allattamento non spetta a lui dal punto di vista fisiologico, ha diritto a questo genere di agevolazione, purché si trovi però in una di queste situazioni particolari:

  • Se i figli sono affidati esclusivamente al padre
  • Se la madre lavoratrice decide di non avvalersene
  • In caso di decesso della madre o di grave infermità

Per avvalersene il padre deve fare specifica domanda prima al proprio datore di lavoro e poi all’INPS e presentare i seguenti documenti:

  • Certificato di nascita del bambino in cui risulti la paternità del bambino
  • Certificato che attesti l’affidamento esclusivo al padre
  • Certificato del decesso della madre o, eventualmente, della sua infermità
  • Dichiarazione scritta dell’impegno a comunicare eventuali variazioni

Nel caso in cui invece sia la madre lavoratrice non dipendente a voler presentare la richiesta, i documenti da presentare sono i seguenti:

  • Certificato di nascita in cui risulti la maternità
  • Dichiarazione della madre sulla sua attività lavorativa non dipendente
  • Impegno scritto a comunicare eventuali variazioni

In caso di parto gemellare

In caso di part gemellare, i permessi raddoppiano. Questo significa che se alla donna lavoratrice con un figlio spettano, ad esempio, due ore per l’allattamento, in caso di gemelli le ore diventano quattro. Il raddoppio delle ore, però, vale in modo standard per i gemelli, ma questo non comporta che, in caso di nascita di tre gemelli, le ore di triplichino. In questa eventualità le ore che spettano alla lavoratrice rimangono comunque raddoppiate.

Riposi per il padre in caso di parto gemellare

In caso di parto gemellare, anche al padre spetta il congedo di paternità previsto per un singolo figlio, con la differenza, rispetto al parto di un solo bambino, che in questo caso al padre spettano le ore anche durane il congedo materno. Anche nel caso del padre, le ore raddoppiano.
In caso di adozione
Il diritto ai riposi per le ore di allattamento è valido anche per i genitori adottivi e affidatari. I riposi si possono utilizzare entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia, e non quindi entro il primo anno di vita del figlio. Nel caso di dipendenti pubblici che sono stati assegnati a un’altra sede in modo temporaneo è possibile usufruire dei permessi entro tre anni dall’ingresso del bambino in famiglia, indipendentemente dalla sua età.

A differenza dei genitori biologici i genitori adottivi hanno diritto a usufruire dei riposi giornalieri solo alla fine del periodo obbligatorio di astensione, che in genere coincide con i tre mesi dopo il parto. Chi ha adottato o preso in affido un figlio minorenne può usare i riposi giornalieri a partire dal giorno dopo in cui il bambino è ufficialmente entrato in famiglia, al posto dei congedi per adozione e affidamento che in ogni caso spettano comunque al genitore.

Adozioni di due o più bambini

Lo Stato garantisce ai genitori i riposi giornalieri per allattamento anche nel caso di adozione, o di affido, di due o più bambini. In questo caso i genitori hanno diritto al doppio delle ore di riposo, così come i genitori naturali. Se una coppia di lavoratori dipendenti ha preso in adozione, o in affido, un bambino e usufruisce, nel frattempo, delle ore di riposo per allattamento in relazione a un figlio naturale, ha diritto a ulteriori ore di riposo giornaliere fino a quanto il minore adottato non avrà compiuto il primo anno di età.

Come presentare la domanda per la madre

La lavoratrice che decide di usufruire dei riposi giornalieri per le ore di allattamento deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta. In base alle esigenze, e questo varia di caso in caso, la lavoratrice dovrà coordinare insieme al datore di lavoro il modo in cui fruire delle ore che ha a disposizione; una o due ore di permesso retribuito al giorno da dedicare all’allattamento.

Come presentare la domanda per il padre

La situazione, almeno dal punto di vista burocratico, cambia nel momento in cui è il padre a dover presentare la domanda per le ore di allattamento. In questo caso bisogna presentare la domanda scritta al datore di lavoro e, contestualmente, presentare richiesta formale all’INPS. Lo stesso iter vale nel momento in cui si vogliono richiedere le ore di permesso in caso di parto gemellare.

Se il padre ha intenzione di usufruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, e in caso di parto gemellare, la domanda deve essere inoltre corredata dal certificato di nascita che attesti sia la maternità, sia la paternità e da una dichiarazione della madre, confermata dal datore di lavoro, in cui viene specificato che la madre intende rinunciare alla fruizione dei riposi concessi per le ore di allattamento.

Se la madre non è una lavoratrice dipendente, e in caso di parto gemellare, la domanda deve essere corredata anche dal certificato di nascita in cui si dichiara la maternità e la paternità del bambino, oltre che da una dichiarazione della madre in cui si attesta che la madre non è una lavoratrice dipendente.

Banca ore e riposi per allattamento

La normativa regola anche il rapporto che intercorre tra i permessi giornalieri per le ore di allattamento e il recupero della banca ore, sistema collaudato e presente in molti CCNL. L’INPS ha dichiarato che, per quel che riguarda i riposi giornalieri e il corrispondente trattamento economico, è necessario prendere in considerazione l’orario di lavoro stabilito dal contratto e non quello delle singole giornate lavorative.

Di conseguenza, i riposi vengono riconosciuti anche se la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento vengono utilizzate nell’intero orario di lavoro giornaliero e anche se comportano la totale astensione giornaliera dell’attività lavorativa.

Questa eventualità potrebbe per esempio verificarsi nel caso in cui una donna lavoratrice usufruisca di un contratto di lavoro part-time verticale. In questo caso se il riposo giornaliero coincide con l’unica ora di riposo disponibile, e comporta l’astensione completa dall’attività lavorativa, questo non preclude il diritto ad avere le ore di riposo per l’allattamento.

 

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Milena Talento12 Ottobre 2013

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