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i poteri dell'amministratore di sostegno

La nomina dell’amministratore di sostegno, come avviene?

Innanzitutto diciamo che l’amministratore di sostegno deve essere nominato dal Giudice Tutelare mediante decreto con lo scopo di assistere, sostenere e tutelare gli interessi di chi si trova in una condizione di limitata capacità di agire, sia per una menomazione fisica che psichica e che può essere sia parziale che totale. Il soggetto in questione, che potrebbe essere un disabile, un anziano, un malato psichico e così via, deve trovarsi nella condizione di non essere in grado di provvedere da sé ad espletare (in tutto o in parte) i normali bisogni della propria quotidianità e pertanto necessità di un sostegno e di una rappresentanza.

E’ bene chiarire subito che i poteri dell’amministratore di sostegno non rientrano nelle situazione di inabilitazione ed interdizione che sono due misure giuridiche completamente differenti dall’a.d.s. Entro 60 giorni dalla richiesta, che può pervenire da parte dello stesso soggetto interessato oppure dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il 4° (affini entro il 2°), dal curatore, dal tutore, dal pubblico ministero e infine dai servizi sociali, il Giudice Tutelare deve emettere il Decreto che deve contenere il Provvedimento di Nomina e quindi tutti i poteri dell’amministratore di sostegno che gli vengono conferiti ovviamente attraverso lo stesso decreto.

L’oggetto dell’incarico: cosa può fare un a.d.s.?

Prima di definire nel dettaglio i suddetti poteri dell’amministratore di sostegno, vediamo cosa deve contenere il Decreto di Nomina. Infatti oltre al nominativo della persona scelta e la durata dell’incarico (che può essere a tempo determinato o indeterminato), il decreto conterrà l’oggetto dell’incarico, ovvero la natura degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario e invece quelli che il beneficiario stesso può compiere da solo.

Da questa prima suddivisione si riesce già a capire quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno e come vengono esercitati. E’ ovvio che lo scopo del Giudice è quello di “proteggere e curare” il soggetto debole e soprattutto rispettare le sue richieste. Non a caso il beneficiario mantiene comunque la facoltà di compiere da solo quegli atti quotidiani nei quali la sua capacità non è stata limitata. Tuttavia, proprio per la particolare natura di questo istituto, non è possibile definire nel dettaglio i poteri dell’amministratore di sostegno, in quanto essi sono variabili e potrebbero mutare nel corso del tempo sulla base dell’evolversi della condizione psico-fisica del beneficiario. Quella dell’amministratore di sostegno resta pertanto una forma di tutela molto ampia, personalizzabile, modificabile e non assolutamente interdittiva.

Amministratore di sostegno: poteri di assistenza e di rappresentanza

Tuttavia nell’ambito dei poteri dell’amministratore di sostegno è opportuno fare una distinzione fra Rappresentanza e Assistenza. Infatti mentre nel primo caso, l’a.d.s. si sostituisce in tutto (rappresentanza esclusiva) o in parte (rappresentanza non esclusiva ma limitata al decreto) al beneficiario, nel caso di Assistenza, l’amministratore si affianca al beneficiario nel compimento di determinati atti, ma non si sostituisce a lui. Ma cos’altro può fare l’amministratore di sostegno nell’ambito dei suoi poteri?
A differenza del curatore che non ha compiti al di fuori di quelli patrimoniali, l’a.d.s. deve occuparsi, oltre che dell’aspetto economico anche di quello personale e di cura dell’assistito e pertanto potrà:
proporre la residenza al beneficiario;
stabilire un suo piano di vita;
esprimere il consenso per cure terapeutiche (sempre se previsto dal decreto);
presentare domanda di separazione e/o divorzio;
potere di rinunciare all’eredità per conto del beneficiario.
Insomma alla luce di quanto detto, si evince che alcuni poteri dell’amministratore di sostegno sono piuttosto assimilabili a un dovere, soprattutto per quanto riguarda la cura degli interessi personali del soggetto debole, che in certe situazioni si trova a dipendere in toto dal suo amministratore.

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