L’ascensore spesso non è installato solo nei condomini, ma anche nelle case unifamiliari qualora siano poste su più livelli e ce ne sia la necessità; in questo caso l’ascensore cambia nome e qualche caratteristica, e diventa piattaforma elevatrice.
Tipologie di ascensori
Gli ascensori sono classificabili in diverse tipologie, principalmente per il diverso funzionamento che presentano; dal sistema più vecchio a quello più innovativo, è bene conoscerne la natura per poter scegliere quale ascensore può rispondere meglio alle nostre esigenze e a quelle del condominio tutto.
Ascensore a fune
Si tratta di un impianto composto da una cabina e da un contrappeso, solitamente inserito nel muro portante che si trova a fianco alla cabina di risalita, che funzionano mediante un motoriduttore con tensione di 380 Volt. La trazione della cabina avviene tramite una ruota particolare chiamata puleggia di frizione, la quale permette una tenuta adeguata per evitare lo scorrimento veloce delle funi. I modelli a fune caratterizzano gli ascensori tradizionali, quelli datati e presenti negli edifici vecchi per intenderci, e sono dotati di portine di cabina e di porte al piano esterne, con serratura a molla e a comando manuale.
Ascensore con motore a olio
L’impianto oleodinamico è più recente. Costituito da una centralina azionata a olio in pressione, che funziona con un motore asincrono trifase, una pompa a ingranaggi e un gruppo di valvole idrauliche, l’ascensore oleodinamico non è provvisto di contrappeso. Il suo funzionamento dipende dalla centralina, la quale trasmette il moto alla cabina attraverso un pistone a olio, che ne permette la corsa. I comandi elettrici di questa tipologia differiscono da quelli degli ascensori a fune: l’azionamento, la frenatura e i limitatori di velocità funzionano differentemente.
Ascensori Mrl
Si tratta degli ascensori più innovativi, privi del locale macchine e quindi chiamati Machine Room Less, o più semplicemente Mrl. Tale tipologia permette di ottimizzare lo spazio disponibile e di collocare più facilmente l’ascensore in diversi edifici. Complessivamente questi ascensori costano meno, proprio perché manca la sala macchine, comportano meno oneri per la manutenzione e consumano meno energia.
Ascensori panoramici
Ultimamente si sono diffusi, soprattutto in edifici destinati a uffici e nei centri commerciali, ma anche nei condomini dove non ci sia posto all’interno, gli ascensori panoramici, caratterizzati da pareti (della cabina e del vano) trasparenti, in parte o totalmente realizzati in cristallo.
Porte degli ascensori
Gli ascensori possono avere principalmente due tipi di porte:
- Manuali
le porte della cabina e quelle dei piani si aprono e si chiudono a mano
- Automatiche
le porte della cabina e quelle dei piani si aprono e si chiudono automaticamente
Le due tipologie possono anche essere combinate: le porte della cabina possono essere automatiche, mentre le porte dei piani possono essere a spinta manuale.
Gli ascensori in condominio e la legge
Per poter installare un ascensore, è bene conoscere cosa dice la legge in proposito.
Innanzitutto, alla base dell’installazione di un ascensore, c’è un principio assoluto: lunghe rampe di scale e luoghi di difficile accesso sono considerati dalla legge barriere architettoniche, cioè ostacoli per anziani, disabili e chiunque abbia difficoltà motorie anche temporanee. La legge n.13 del 1989 è quella che incentiva e favorisce la realizzazione nelle abitazioni di strutture e impianti per agevolare il superamento delle barriere architettoniche, e tra questi ci sono anche gli ascensori.
Questa legge classifica gli impianti di risalita in cinque categorie: la A è quella degli ascensori adibiti al trasporto delle persone; la B è per il trasporto di cose accompagnate da persone; la C e la D raggruppano i montacarichi, i primi accessibili alle persone, i secondo vietati alle persone. La categoria E indica gli ascensori a cabine multiple a moto continuo.
La legge 13/1989 permette inoltre la diminuzione del quorum assembleare in condominio per decidere l’installazione dell’ascensore nel caso ci sia un diversamente abile; normalmente invece è necessario il parere favorevole all’installazione dell’ascensore della metà dei condomini che possiedono almeno due terzi dei millesimi di proprietà.
Infine secondo la legge 13/1989, per l’installazione di un ascensore adatto ai disabili, non è necessaria la presenza di un diversamente abile tra i condomini: l’obiettivo della legge infatti è quello di consentire a chiunque, anche occasionalmente, l’accesso all’edificio.
Sicurezza degli ascensori
Dopo la classificazione e il principio legislativo basilare che regolano l’installazione degli ascensori, occorre parlare delle norme tecniche e delle protezioni che il direttore dei lavori è obbligato a rispettare durante l’installazione di un ascensore:
- nel vano corsa non devono esserci condutture o tubazioni estranee all’impianto
- se nel vano corsa ci sono altri impianti per esigenze di costruzione, questi devono essere separati tra loro da protezioni di materiali ignifugo, di altezza superiore ai 2 metri
- la sala macchina, se c’è, deve avere dimensioni sufficienti a permettere ispezione e manutenzione
- la sala macchina deve avere un interruttore generale a mano
- quando il vano di corsa della cabina è chiuso completamente da pareti, questo deve essere provvisto di un impianto di illuminazione a norma
- quando l’impianto ha corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri ed è installato in edifici con altezza superiore a 24 metri, deve avere protezioni antincendio rispondente ai Regolamenti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- il vano corsa va isolato dagli altri ambienti dell’edificio e dal locale macchina, per mezzo di pareti cieche tagliafuoco, con resistenza al fuoco di una-due ore
- la parte alta del vano corsa deve avere un’apertura diretta all’aria aperta, con una superficie totale pari al 5% circa dell’area della sezione del vano corsa
- l’accesso al vano corsa deve essere costituito da una doppia porta metallica resistente al fuoco
Essendo un’innovazione, l’ascensore è poi soggetto agli articoli 1120 e 1121 del Codice Civile, secondo cui “non va creato pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, né alterato il decoro architettonico”. Inoltre l’intervento deve essere eseguito rispettando regolamenti edilizi e leggi urbanistiche vigenti, e non deve rendere inservibile all’uso o al godimento, anche da parte di un solo condomino, le parti comuni dell’edificio.
Continuando con le norme relative agli ascensori, l’entrata in vigore del D.P.R. del 30 aprile 1999 n.1 62, dopo la Direttiva 95/16/CE, stabilisce che l’amministratore di un condominio o il proprietario di uno stabile è responsabile della sicurezza dell’impianto dell’ascensore ed è anche tenuto a effettuare la manutenzione e le verifiche periodiche per il suo funzionamento.
Per gli ascensori nuovi non è più necessario chiedere al Comune la licenza di impianto e di esercizio, né l’approvazione del progetto e il collaudo tecnico da parte dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Infatti, sempre in conformità con la Direttiva 95/16/CE, ogni ascensore deve essere progettato e realizzato rispettando le norme di sicurezza ed essere quindi provvisto di marcatura CE.
Nel caso di ascensori già presenti precedentemente l’entrata in vigore del decreto prima nominato, l’amministratore o il proprietario devono prevedere il collaudo da parte di organismi certificati e verifiche ordinarie a cadenza biennale, per accertare la presenza dei requisiti di sicurezza. La Norma Europea EN 81-80 inoltre, individua 74 punti critici che occorre tenere sotto osservazione ed eventualmente migliorare, per garantire la sicurezza totale degli impianti degli ascensori.
Di chi è l’ascensore?
In base all’art.1117, comma 3 del Codice Civile, l’ascensore è proprietà comune dei condomini se installato insieme all’edificio, in origine. Se l’ascensore invece è costruito successivamente, qualche condomino può rifiutarsi di pagare la sua quota; tale rifiuto deve essere comunicato in assemblea e messo a verbale; se entro 30 giorni nessuno degli altri condomini impugna la delibera, il condomino o i condomini che si sono rifiutati di pagare l’ascensore, non avranno diritto ad utilizzarlo.
Questi individui potranno poi successivamente richiedere l’utilizzo dell’ascensore, contribuendo alle spese di installazione e manutenzione, che verranno rivalutate e riadeguate in base all’indice Istat. In condominio si pagano le spese relative a installazione e manutenzione dell’ascensore in proporzione alle quote millesimali di proprietà e al piano abitato: chi usa l’ascensore per un numero maggiore di piani, paga di più.
Ascensore per la casa unifamiliare: la piattaforma elevatrice
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Link a siti web utili sugli ascensori
Condominio Web
www.condominioweb.com
Tutto quello che c’è da sapere su norme e sicurezza dell’ascensore in condominio.
Kone
www.kone.com
Sito di un’azienda leader nella produzione di ascensori e scale mobili
Nel mio condominio vogliono istallare un ascensore panoramico nella facciata principale in più non essendoci posto lo farebbero partire dalla prima rampa delle scale e finire alla penultima rampa perché i pianerottoli dove si fermerebbe l’ascensore non e sullo stesso piano dei pianerottoli dell’entrate delle porte il che vuol dire che io avendo sei rampe due dovrei farli per forza a piede un disabile non puo’ neanche adoperarla posso rifiutarmi grazie
Nello stabile di 10 piani dove abito,dopo 30 anni abbiamo deciso di sostituire l’ascensore perfettamente funzionante ma vetusto. Su 6 preventivi visionati solo uno ci propone di installare il nuovo con il sistema Mrl, trattasi della unica difformità rispetto agli altri preventivi. Desidererei sapere visto che non abbiamo problemi di spazio, per quale motivo dovremmo optare per il sistema Mrl, nonostante sia leggermente più caro.
essendo il ns. stabile composto da dieci pian,dovendo sostituire il vecchio ascensore la cui cabina si ferma al nono piano con uno nuovo di ultima generazione MRL senza sala macchina e possibile realizzare la il raggiungimento del 10°piano usando l’attuale vano motore.
nella certezza di una Vs. risposta delucidatrice sentitamente ringrazio
chiedo un informazione circa l’installazione di ascensore.
Se in un condominio di 8 proprietari viene installato un ascensore solo da 4 condomini in quento gli altri non vogliono partecipare all’installazione, le tabelle millesimali che prima erano in maniera che i primi piani ero quelli nobili e ora si dovrebbero ivertire anche se non tutti partecipano alla spesa dell’installazione grazie vittorio tè