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Cani in condominio: tutto quello che c'è da sapere

Alcune regole generali 1

Gli articoli 2052 e 2053 del Codice Civile. 1

Casistiche di danni cagionabili dai cani 2

Il rispetto della quiete pubblica. 2

Raccolta delle deiezioni 3

L’autorizzazione condominiale. 3

Alcuni comportamenti apprezzati in condominio. 3

Alcune regole generali

Di seguito le regole generali per chi è proprietario di un cane e vive in appartamento:

  • Guinzaglio: se il cane appartiene ad una delle razze specificamente individuate dalla normativa (come il Pitbull oppure il Rottweiler) è obbligatorio utilizzare sia il guinzaglio che la museruola in occasione delle uscite al di fuori della propria abitazione;
  • Igiene: le deiezioni del cane devono essere obbligatoriamente raccolte, andando a smaltirle nei bidoni dell’immondizia; in caso di mancata osservanza si rischia una multa variabile da comune a comune;
  • Quiete pubblica: i cani non devono disturbare gli altri condomini oppure i vicini con abbai oppure ululati; non devono inoltre essere lasciati da soli in casa per lunghi periodi di tempo, in modo da evitare che si possano piangere o abbaiare in modo continuo;
  • Danni: il proprietario del cane è il responsabile per eventuali danni causati dal proprio animale sia nei confronti di altri animali sia nei confronti di altre persone sia nei confronti di cose altrui, scattando quindi l’obbligo del risarcimento del danno;
  • Autorizzazione del condominio: in alcuni casi è necessario ottenere l’autorizzazione del condominio per tenere un cane oppure un altro animale in casa; questa situazione dipende solo ed esclusivamente dalle regole specifiche in vigore nel condominio e contenute nel regolamento condominiale approvato.

Gli articoli 2052 e 2053 del Codice Civile

Nel codice civile italiano sono contenute alcune disposizioni specifiche che regolano la responsabilità del proprietario di un animale laddove questi cagioni dei danni: in particolare l’articolo 2052 stabilisce che “il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile del danno cagionato dall’animale, sia che si abbia o meno la custodia dell’animale, salvo che si provi il caso fortuito o la forza maggiore”. Questo significa che, se il cane di una persona causa un danno ad una terza persona oppure alla proprietà di questi, il proprietario è direttamente responsabile per i danni causati, a meno che non provi di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare che l’evento dannoso si verificasse: il proprietario può quindi essere responsabile per i danni causati dal proprio cane sia quando si trova in luogo pubblico sia quando si trova in un luogo privato, come ad esempio un cortile condominiale.

Il rimando all’adozione di tutte le misure necessarie ad evitare l’evento dannoso, con il conseguente risarcimento del danno, è contenuto invece nell’articolo 2053 del codice civile, il quale stabilisce una presunzione di responsabilità oggettiva in capo al proprietario, che questi potrà evitare evidenziando una serie di elementi a propria discolpa, provando di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’evento. A chiusura del quadro normativo, si evidenzia come il proprietario, comunque, sia sempre responsabile per i danni causati dal proprio animale: se, per esempio, il cane fosse scappato ed avesse causato danni pur non essendo sotto il controllo del proprietario, questi comunque ne risponderebbe anche se il danno fosse stato causato senza colpa.

Casistiche di danni cagionabili dai cani

Alcune casistiche di danni cagionabili dai cani possono rientrare nelle seguenti categorie generali:

  • Morso o attacco verso una persona: se il cane morde oppure attacca una persona, il proprietario è responsabile dei danni fisici e psicologici causati, anche se l’animale in passato non aveva mai mostrato alcun comportamento aggressivo;
  • Morso o attacco verso un animale: i danni fisici cagionati ad un altro animale vedono la totale responsabilità del proprietario per questa situazione, anche se l’animale in passato non aveva mai mostrato aggressività;
  • Danneggiamento di proprietà altrui: se il cane danneggia o distrugge beni o proprietà di terze persone, il proprietario sarà ritenuto responsabile ai fini del risarcimento del danno;
  • Incidenti stradali: il cagionamento di un incidente stradale da parte di un cane, spiana la strada alla responsabilità del proprietario verso i danni causati agli altri veicoli, alle persone coinvolte nell’incidente ed ai loro beni;
  • Disturbo della quiete pubblica: se un cane abbaia oppure ulula costantemente, causando disturbo della quiete pubblica, il proprietario può ricevere una multa per la violazione di queste disposizioni;
  • Violazioni di norme locali: se il proprietario del cane trasgredisce le norme locali relative alla detenzione di animali, ad esempio, portando il cane in aree dove è vietata la presenza, può essere sanzionato con una multa.

Il rispetto della quiete pubblica

In Italia il mancato rispetto della quiete pubblica è considerato in generale un reato amministrativo, disciplinato dal Decreto Legislativon.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni (meglio noto come “Codice della Strada”), dalle specifiche ordinanze emesse dai Comuni e da uno specifico articolo del Codice Penale.

Il Codice della Strada prevede infatti che il conducente di un veicolo oppure un animale non debbano produrre rumori o schiamazzi ingiustificati e che, sempre i conducenti dei veicoli, non debbano utilizzare strumenti sonori diversi dal clacson per segnalare la propria presenza. A completare il quadro normativo provvede l’articolo 659 del Codice Penale, il quale prevede che chiunque disturbi la quiete pubblica con rumori o schiamazzi sia punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda.

Le ordinanze comunali non possono introdurre pene detentive o pene pecuniarie, ma possono invece introdurre ulteriori restrizioni per il mancato rispetto della quiete pubblica, come ad esempio l’obbligo di mantenere il silenzio durante le ore notturne o in prossimità di ospedali, di scuole o di abitazioni; eventualmente le medesime ordinanze possono introdurre invece una sanzione amministrativa aggiuntiva, la quale viene ad essere contestata direttamente dalla polizia municipale che rileva l’infrazione.

Raccolta delle deiezioni

La mancata raccolta delle deiezioni del cane rientra nel complesso delle cosiddette violazioni amministrative, sanzionabili normalmente con una multa: l’ammontare previsto varia in base alle normative locali ed alla gravità della violazione, ma in generale oscilla tra i 25 ed i 500 Euro. Alcune città italiane hanno introdotto sanzioni specifiche: ad esempio, a Milano la multa oscilla sui 150 Euro, mentre a Roma si aggira sui 50 Euro; in altre città come ad esempio a Torino, le sanzioni possono essere più severe, in quanto non sono solo dipendenti dalla mancata raccolta delle deiezioni del cane ma anche dal loro corretto smaltimento, arrivando a superare i 200 Euro. Queste situazioni, legate ad un diretto comportamento del proprietario, possono anche essere collegate ed ampliate con altre sanzioni elevabili in tema di igiene pubblica e salute dei cittadini.

L’autorizzazione condominiale

Ogni condominio è regolato da una serie di disposizioni che stabiliscono un’ulteriore serie di regole vincolanti al suo interno, meglio identificata come regolamento di condominio: al suo interno possono essere contenute delle specifiche disposizioni relative alla convivenza degli animali domestici all’interno del condominio medesimo.

In generale, se un condominio consente astrattamente la presenza di animali domestici al proprio interno, il proprietario o l’inquilino che intende tenere un cane all’interno del proprio appartamento dovrebbe richiedere al condominio l’autorizzazione a farlo: la richiesta va posta per iscritto, in modo che possa essere verbalizzata l’intera discussione, composta dalla domanda e dalla correlata risposta; nella richiesta il proprietario del cane deve fornire tutte le informazioni necessarie sul proprio animale, come la razza, il peso, il carattere e la salute, nonché deve dichiarare la propria disponibilità a rispettare le regole stabilite per la convivenza degli animali domestici.

Il condominio valuterà quindi la richiesta e deciderà se autorizzare o meno la presenza del cane al proprio interno: nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione, il proprietario del cane dovrà rispettare tutte le regole previste per la convivenza degli animali domestici e doveva garantire che il suo animale non disturbo agli altri condomini.

È importante infine precisare che in alcune regioni italiane ed in alcuni territori comunali esistano specifiche leggi che prevedono la possibilità di tenere animali domestici, come i cani, all’interno degli appartamenti senza la necessità di ottenere l’autorizzazione del condominio: in questi casi conviene sempre verificare le normative locali in vigore.

Alcuni comportamenti apprezzati in condominio

Di seguito, ecco alcuni comportamenti ed alcune precauzioni che i proprietari di cani possono adottare per mantenere un ambiente rispettoso all’interno di un condominio, e precisamente:

  • Addestramento: un cane efficacemente addestrato potrà rispettare delle regole fondamentali come il divieto di abbaiare o di ululare durante le ore di riposo;
  • Guinzaglio: conviene in ogni caso mantenere il cane al guinzaglio nelle aree comuni del condominio, come i corridoi, le scale oppure l’ascensore;
  • Pulizia ed igiene: occorre prestare la massima attenzione al fine di evitare che il cane sporchi le aree comuni del condominio;
  • Controllo veterinario: una serie di controlli regolari sulla salute del cane senza dubbio saranno in grado di prevenire malattie ed infezioni, favorendo un ambiente generale più salubre;
  • Orari: è buona norma rispettare gli orari di riposo e di silenzio imposti dal regolamento condominiale;
  • Comunicare eventuali problematiche insorte: se si verificano problemi di comportamento del cane, questi vanno comunicati tempestivamente, in modo da cercare una soluzione condivisa;
  • Rispetto degli spazi comuni: anche in questo caso è buona regola evitare di intralciare il passaggio o di occupare aree comuni come i giardini condominiali.
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Milena Talento16 Ottobre 2015

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