Contratti di lavoro part time
Il sempre più impervio mondo del lavoro è per milioni di giovani un’amara realtà con la quale scontrarsi. Inserirsi è difficilissimo e non sempre al merito corrisponde un giusto impiego. Passare dagli studi alla vera e propria occupazione è un processo che richiede di anno in anno un tempo maggiore al punto tale che riuscire a trovare un’occupazione stabile pare davvero un’utopia.
Per agevolare l’inserimento dei giovani in attività lavorative la legge italiana si è mossa alla ricerca di forme contrattuali alternative. In tal senso il provvedimento maggiormente rappresentativo è di certo la cosiddetta riforma Biagi ( L. 14-2-2003, n. 30). Tale legge raggruppa in se una serie d’innovativi provvedimenti attuati dal governo italiano in vista delle crescenti necessità lavorative dello Stato. La riforma prevedeva rinnovamenti per le diverse forme contrattuali già esistenti, ossia:
- Co.Co.Co. (http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_a_progetto)
- Part-Time
- Lavoro interinale (http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_interinale)
e l’introduzione di nuove ed alternative tipologie indirizzate in particolar modo ai giovani.
Si tratta dunque di una legge complessa e variegata al suo interno, che proprio per queste sue caratteristiche richiede una particolare attenzione da parte di ogni cittadino che debba inserirsi nel mondo del lavoro. Essendo sempre più difficile per le imprese assumere troppi lavoratori a tempo indeterminato, tale tipologia di contratto sta diventando sempre più rara e ricercata.
L’unico modo per garantire l’occupazione ad un maggior numero di persone è quello della frantumazione del lavoro stesso. Ossia separare, la dove possibile, l’attività lavorativa in più parti assegnandone ogni porzione ad una persona diversa. Si crea così un lavoro sempre più specifico, limitato.
Lavoro ripartito
In linea a questo principio è stato introdotto dalla riforma Biagi il lavoro ripartito, altrimenti detto a coppia, lavoro a staffetta o “Job Sharing”. Un contratto di questo tipo prevede l’assunzione di due o più lavoratori che s’impegnano ad adempiere un’unica attività lavorativa.
Dividendo l’orario di lavoro di comune accordo ciascun lavoratore deve realizzare la propria parte del operazione e sarà del tutto responsabile del risultato ottenuto alla fine. Il Job Sharing richiede obbligatoriamente la forma scritta perché la percentuale della ripartizione del lavoro tra i lavoratori dev’essere ben stabilita insieme alla data di consegna dell’opera.
Lavoro “a chiamata”
E’ stato inoltre ideato il lavoro intermittente, lavoro a chiamata o “Job on Call”. Si tratta di una prestazione lavorativa discontinua, senza precisi giorni lavorativi, dipendente dalle esigenze momentanee del datore di lavoro.
Casi di questo tipo sono previsti per gli allestitori di vetrine o per gli ideatori di testi pubblicitari. In molti casi è richiesto contrattualmente d’essere reperibili costantemente ed a disposizione dell’organizzazione dell’azienda, in risarcimento di ciò è prevista un’adeguata indennità. In Italia è un tipo di rapporto lavorativo ancora poco utilizzato, visto con diffidenza da molti dipendenti che non tollerano l’idea dell’operaio-squillo. In altri paesi come Regno Unito, Usa e Gippone invece si tratta di una formula applicata usualmente.
Una legge del 1997 fu introdotta allo scopo di diminuire la disoccupazione e favorire l’inserimento dei giovani. Appartiene proprio a tale legge l’introduzione del tirocinio formativo (comunemente conosciuto come Stage) che prevede per un giovane studente la possibilità di completare la propria formazione scolastica con un inserimento temporaneo nelle aziende.
Il periodo di tirocinio non può mai essere superiore ai 12 mesi ed in tutela dei soggetti devono essere assegnati dei tutor.
Piano d’inserimento professionale
Un tipo particolare di tirocinio è il più noto piano d’inserimento professionale (PIP). Tale tipologia contrattuale è specificatamente indirizzata ai giovani in età compresa tra i 29 ed i 32 anni (età prolungabile fino ai 35 in caso di lunghi periodi di disoccupazione).
I piani d’inserimento si avvalgono di progetti formativi che possono fornire competenze specifiche elevate ed ad alta qualifica. Il piano d’inserimento non può durare più di 12 mesi e per i partecipanti è prevista un indennità di minimo 3,87 euro l’ora per le ore lavorative effettuate.
Telelavoro
Si pensi ora ad una tipologia lavorativa all’avanguardia e che in futuro non potrà far altro che diffondersi ancora di più, si tratta del telelavoro. È un contratto che prevede una collaborazione da casa o da un centro specifico posti in contatto con l’azienda interessata attraverso computer. Questa flessibilità ha numerosi vantaggi sia per il datore di lavoro che per i dipendenti. L’azienda riduce i costi ed ottiene maggior produttività e creatività.
I dipendenti riescono a conciliare agevolmente impegni famigliari e lavorativi gestendo l’orario lavorativo secondo personali scelte ed avvertendo molto più forte la motivazione a compiere al meglio la propria attività essendo liberi da stress e preoccupazioni. Al telelavoratore spettano gli stessi diritti di qualsiasi altro lavoratore oltre che, a pari attività, la stessa retribuzione.
Inoltre è compito dell’azienda fornire al lavoratore l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività richiesta o almeno il risarcimento delle risorse impiegate (spese di telefono, luce e pulizia).
Infine è stato costituito il contratto d’inserimento, vero e proprio contratto a termine la cui durata non può essere inferiore a 9 mesi ne superiore a 18.
Tale tipologia è predisposta per:
- soggetti in età compresa tra i 18 ed i 29 anni
- persone disoccupate da molto tempo (fino a 32 anni)
- lavoratori con più di 45 anni privi di lavoro o in procinto di perderlo
- lavoratori inesperti che non abbiano lavorato per almeno 2 anni
- donne residenti in zone in cui il tasso d’occupazione femminile sia inferiore al 20%
- soggetti portatori di gravi handicap (fisici o psichici)
All’azienda spettano incentivi quali ad esempio sgravi fiscali.
Contratto di lavoro Part-time
Per Part-Time s’intendono quelle attività lavorative con un tempo lavorativo inferiore a quello “normale” stabilito dalla legge che prevede 40 ore settimanali. Si tratta di un contratto lavorativo molto utilizzato dalle donne che, oltre a dover lavorare, devono spesso badare anche alla casa ed alla famiglia.
Il decreto legislativo 25-2-2000, n. 61 ha dato inizio ad una serie di innovazioni per questo tipo di contratto il quale è stato reso ancora più flessibile. Innanzitutto è stato previsto un principio di non discriminazione che sancisce la totale uguaglianza dei lavoratori part-time rispetto a quelli a tempo pieno.
Ad entrambe le tipologie spettano dunque gli stessi diritti, anche per quanto riguarda l’attribuzione delle ferie. Inoltre è stata fatta una suddivisione tra varie categorie di contratto part-time:
- Orizzontale
Prevede una riduzione rispetto all’orario di lavoro, ogni giornata lavorativa si compone di un minor numero di ore - Verticale
Le giornate lavorative sono a tempo pieno, ma i giorni settimanali di occupazione diminuiscono. La limitazione può riguardare periodi della settimana, del mese, dell’anno - Misto
Consiste in una combinazione delle due precedenti categorie
The Biagi reform also modernized part-time contracts to facilitate their use. To this end, greater autonomy was granted to negotiations between employee and employer. Unfortunately, however, employers were given the option to convert a full-time contract to a part-time contract whenever they deem appropriate. This is only possible if the company is planning to hire new full-time employees.
Part-time work can be requested by the employee if they need more free time, but it can also be requested by the company, perhaps to avoid mass layoffs.
Consider, for example, cases of corporate crisis. To avoid sudden layoffs, unions may advise the company to attempt part-time work to restore the company’s balance sheet and avoid collapse. However, if these measures prove insufficient, the company will go bankrupt, and its workers will be partially supported by layoffs.
It should be noted that part-time employment must be in the form of a written contract. This contract must specify the duration of the work, with precise instructions regarding the division of hours.
Failure to specify this information does not invalidate the contract. If the omission concerns the duration of employment, the employee can apply to a judge and obtain a full-time employment contract with the company once the dispute has been resolved.
If the omission concerns the division of working hours, the judge will determine it, guaranteeing the worker’s interests and following the indications provided by collective agreements.
Learn more about part-time employment contracts
- Wikipedia:
Thanks to the free online encyclopedia created by users, here’s a guide detailing the various parts of an employment contract. Parties, Cause, Form, and Objects are the key elements, a basic explanation for getting started with an employment contract. - Biagi Reform
Here are some excerpts from the reform, focusing specifically on when part-time employment was decided. It may be difficult to understand for those unfamiliar with legal jargon. - Info-Jobs
31,000 registered companies. Millions of users. This site offers numerous part-time job opportunities after a simple registration. You can select the one that best suits your needs. - Ricerchiamo.com:
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