Chi è l’amministratore di sostegno
Come già anticipato, l’amministratore di sostegno è una figura piuttosto nuova nell’ordinamento giuridico italiano, mentre invece era già esistente in altri paesi europei. Dopo quasi vent’anni di attesa, il legislatore italiano ha compreso le difficoltà delle persone “fragili” e pertanto ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno proprio a tutela dei soggetti in condizione di disagio psichico, fisico, mentale ed esistenziale.
Ma come funziona questa figura e quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno? Innanzitutto diciamo l’amministratore di sostegno (Ads) è una misura in grado di salvaguardare l’autonomia delle persone deboli, intervenendo per conto di tali soggetti (beneficiari) in particolare nella sfera economica. Generalmente può essere nominato Amministratore di sostegno, il coniuge non legalmente separato, i figli, fratello o sorella, un parente entro il 4° oppure operatori dei servizi sociali e assistenziali. La nomina ad amministratore di sostegno avviene per conto di un Decreto del Giudice attraverso una richiesta presentata dal beneficiario o da altri (parenti entro il 4°, coniuge, figlio, pubblico ministero, tutore o curatore).
Tale richiesta prende il nome di Ricorso. Il giudice dovrà quindi chiedere la nomina di un amministratore di sostegno entra 60 giorni dal ricorso. L’attività e i compiti dell’amministratore di sostegno inizieranno ufficialmente solo dopo aver accettato formalmente la nomina.
Inizio dell’attività dell’amministratore di sostegno
Una volta ricevuta la nomina, lo stesso amministratore di sostegno dovrà effettuare un giuramento dinanzi al giudice dove si impegnerà a svolgere i suoi compiti con diligenza e fedeltà. Fra i primi compiti dell’amministratore di sostegno vi è quello di tutelare sempre gli interessi del beneficiario e quindi tener conto delle sue aspirazioni e aspettative. Inoltre dovrà, successivamente alla nomina, redigere un inventario relativo ai beni di valore del beneficiario stesso.
Senza dimenticare che qualsiasi decisione esso prenderà, dovrà informare sia il Giudice che il beneficiario, prima di adottarla. Dopo un anno dal giuramento, l’amministratore di sostegno dovrà compilare un rendiconto economico del suo lavoro e depositarlo presso gli uffici di Cancelleria per la Volontaria Giurisdizione. Fra i compiti dell’amministratore di sostegno vi è quello di documentare ogni spesa straordinaria che gli viene autorizzata, quindi con le relative fatture, mentre potrà erogare direttamente le spese di natura ordinaria secondo il tetto massimo stabilito dal Giudice. Qualora l’importo mensile stabilito non dovesse essere sufficiente, lo stesso amministratore di sostegno potrà richiedere al giudice un aumento del tetto, in proporzione alle maggiori necessità del beneficiario.
Altri compiti dell’amministratore di sostegno
Tutti i compiti dell’amministratore di sostegno sono contenuti del decreto di nomina del Giudice, sono proporzionati alle esigenze del beneficiario e riferiti ad un arco temporale. E’ ovvio che se la situazione cambia, l’amministratore di sostegno deve richiedere un aggiornamento dei suoi compiti e funzioni in misura della nuova situazione, come ad esempio nel casi di un’eredità, una vendita, ecc…
In sintesi i compiti dell’amministratore di sostegno possono dividersi in:
1. compiti di assistenza, intesa come una forma di assistenza alla persona debole, ovvero affiancare la stessa nella conduzione di alcuni compiti, senza però mai sostituirla;
2. compiti di rappresentanza, dove il soggetto beneficiario viene totalmente sostituito dall’amministratore di sostegno che dovrà svolgere per conto suo, tutti quegli atti previsti dal decreto. Se la rappresentanza fosse in esclusiva, allora l’amministratore compierà per conto del beneficiario tutti gli atti, senza dover nessun limite e quindi l’amministrato sarà completamente sostituito.
Infine vi sono delle particolari situazioni in cui i compiti dell’amministratore di sostegno vanno al di là della sfera economica e sfiorano addirittura quella personale. Tali compiti, definiti di rappresentanza per atti di natura personale, sono: il potere di firmare in nome e per conto dell’interessato la domanda di divorzio congiunta, il potere di rinunciare all’eredità e infine potere di scelta in materia di separazione personale del beneficiario.