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Ritardi nei pagamenti o mutuo non pagato

Durante un periodo di crisi economica è il momento in cui maggiormente si fa sentire la difficoltà a pagare le rate del mutuo. I dati delle ricerche confermano la situazione: le famiglie italiane fanno fatica ad onorare il mutuo e capita, purtroppo sempre più spesso, che si verifichino ritardi nel pagamento delle rate. Cosa succede a chi lascia un mutuo non pagato, ossia salta una rata o la paga in ritardo?

I casi di insolvenza, come sappiamo, si manifestano con il semplice ritardo nel pagamento di una rata del mutuo o nell’insolvenza totale, che comporta conseguenze ben più gravi. Se nel primo caso si dovrà sostenere un ulteriore costo che si sommerà al costo totale del mutuo (interessi di mora), nel secondo caso il mutuatario potrebbe vedere il proprio immobile venduto all’asta.

Mutuo non pagato o rata in ritardo

Ritardo nel pagamento delle rate del mutuo

Secondo quanto stabilito dall’art. 40 del Testo Unico Bancario, il ritardo nel pagamento di una singola rata non può ripetersi all’infinito, infatti

“la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata”.

Benefici del Piano Famiglie

Grazie all’intervento dell’ABI, il mutuatario che si trova in difficoltà con un mutuo non pagato può recarsi presso la propria banca e richiedere la sospensione del mutuo prevista dal Piano Famiglie, prorogata fino al 31 marzo 2014.

Per rientrare nel Piano Famiglie sono necessari determinati requisiti, ma anche chi non rientra in tali condizioni non deve preoccuparsi. Le situazioni di pignoramento immobiliari sono diventate sempre più remote vista la poca convenienza della banca di mettere all’asta l’immobile. Di persona sarà possibile trovare con la banca una alternativa adeguata.

Dimostrando alla banca la volontà di onorare il proprio debito e magari proporre un piano personale di rientro sarà sufficiente per trovare la soluzione ad una insolvenza momentanea.

Conseguenze di un mutuo non pagato

Quando l’insolvenza diventa grave, ovvero la banca si trova di fronte ad un mutuo non pagato, la stessa non ha altri mezzi per recuperare il capitale se non quello di procedere al pignoramento dell’immobile su cui grava l’ipoteca. La conseguenza del pignoramento è la vendita all’asta dell’immobile.

Se l’ipoteca immobiliare proviene da un fideiussore, invece, sarà quest’ultimo ad essere chiamato a risarcire tutto il capitale residuo e gli interessi, oltre alle spese di mora. Un ulteriore pericolo per chi si rende protagonista di ritardi o mancati pagamenti delle rate del mutuo è quello di essere inserito nella lista dei cattivi pagatori della Centrale informativa rischi finanziari.

Per evitare questa spiacevole conseguenza e qualsiasi altro provvedimento negativo legato agli effetti di un mutuo non pagato, il mutuatario deve trovare fin da subito una soluzione compatibile con le esigenze della banca. Senza sottovalutare, come ultima analisi, la possibilità di rinegoziare il mutuo, per esempio allungandone la durata con lo scopo di diminuire la rata mensile.

3 Comments

  • Italo Spagnuolo Vigorita ha detto:

    Il DL 91/18 ha previsto che, entro novanta giorni a partire dal 1° ottobre 2018, il Ministro per lo sviluppo economico adotterà -previo accordo con ABI e con le associazioni dei consumatori – misure “necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale” delle rate dei mutui concessi alle famiglie ed alle PMI.
    La norma (articolata come modifica dell’art. 1 co. 246 della l. 23 .12.2014 n. 190 -legge di stabilità 2015) sembrerebbe riproporre, con qualche differenza, una facoltà del consumatore (quella di chiedere ed ottenere dalla propria banca la sospensione momentanea del mutuo) già concessa anni addietro.
    Fino ad oggi, nonostante siamo sempre stati in regola con il pagamento delle rate, la banca si è sempre rifiutata di concederci una sospensione del mutuo ipotecario, stipulato oltre dodici anni fa per l’acquisto della nostra casa di abitazione.
    Peraltro, visto che il mutuo è a “rata fissa con tasso variabile” e che l’euribor si è sensibilmente ridotto, credo che il nostro debito per interessi si sia pressoché estinto e residui solo la quota capitale.
    Sapete per caso a che punto siano le trattative fra il Ministero e l’ABI e se, in mancanza di un accordo, la norma mi permette di esigere un allungamento del periodo di ammortamento?
    Grazie e buon lavoro

  • francesco ha detto:

    ho pagato delle rate in ritardo ma ho pagato tutto adesso non riesco a prendere nesun finazziamentto anche se non risulto scritto al crif come posso fare grazie

  • Diomed ha detto:

    Ho un autoricabile carta di credito Agos Ducato dal 2008.Per tutto questo tempo dal 2008, Ho pagato la tariffa ordinaria.Adesso am cambiato banca, perche am cambiato anche rezidenta.Banca vechia m-a fatto transferimento del conto in 3 mese. Io sona rimasto in debito con 1350 euro.Agos Ducato m-a chemato per pagare,ma non posso pagare tutto questa summa perche sono senza lavorare.Loro hanno detto che l’invio tutto a tribunale.Come posso fare, io loso che devo pagare,nemmeno a rate?Grazie

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