Documenti di bordo per natanti

Documenti sempre a bordo! Chi possiede una barca deve essere ovviamente in regola anche con tutta la documentazione necessaria per poter navigare in acque nazionali e internazionali. Per sapere tutto quello a cui devi pensare riguardo ai documenti della tua barca, continua a leggere questa guida. Scopriamo insieme quali sono i documenti di bordo per natanti da tenere obbligatoriamente.

documenti di bordo per natanti

Lo Stato e la sicurezza in mare

Lo Stato esercita costantemente il suo controllo non solo sulle unità già utilizzate per la navigazione, ma il suo intervento si spinge ben oltre, fino a garantire che la costruzione di queste unità sia conforme alle leggi e ai regolamenti, alle normative della tecnica, con l’intento di eliminare ogni pericolo connesso con l’esercizio della navigazione e salvaguardare sia la vita umana in mare che la consistenza della flotta nazionale.

Le unità da diporto per poter essere commercializzate liberamente nel mercato devono possedere determinati requisiti di sicurezza, che si esprimono attraverso la c.d. “marcatura CE”. Con la marcatura CE conferiamo alla nostra unità quei requisiti standard, che sono verificati da appositi da organismi autorizzati da ciascun Stato membro.

La marcatura CE

La marcatura CE è rappresentata da un contrassegno che viene apposto sulle unità in modo da attestarle la conformità alle direttive comunitarie vigenti. Una volta ottenuta la marcatura CE, le unità possono essere immesse liberamente in commercio ed in servizio secondo l’uso conforme alla loro destinazione. Secondo la regolamentazione vigente la marcatura “CE” di conformità è rappresentata graficamente dalle iniziali : CE

L’Art.8 D.Lgs. n.171/2005 precisa che i prodotti una volta immessi sul mercato devono apportare, secondo le modalità specificate, la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea. In Italia attualmente sono riconosciuti i seguenti organismi:

  • RINA,
  • il DNV Modulo Uno
  • l’Istituto Giordano di Bellaria
  • l’ANCCP (Agenzi il a Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti)
  • l’Udicer/Nautest di Riviera del Brenta Società Quality and Security di Salerno

Resta pur sempre valida la possibilità dei costruttori italiani di rivolgersi ad organismi di altri Stati membri europei. Con una precisazione, per le unità non CE che risultano immatricolate prima del 16 giugno 1998 ed in possesso della relativa licenza di navigazione sono autorizzate ad muoversi tranquillamente sia nei Paesi dell’U.E. che in quelli extra-comunitari.

La sicurezza della navigazione e le normative vigenti

A decorrere dal 17 giugno 1998, ossia da quando é entrata pienamente in vigore la Direttiva 94/25/CE (resa esecutiva in Italia con Decreto Legge 436/1996): le unità da diporto di tale lunghezza devono essere contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo scafo, che riporta, oltre alla Marcatura CE, tutti i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione e specificamente: il codice del costruttore, il paese di costruzione, il numero di serie unico, l’anno di costruzione, l’anno del modello, il nome del costruttore, la portata massima consigliata dal costruttore ed il numero delle persone che può trasportare; la categoria di progettazione (A, B, C o D) riferita alle caratteristiche costruttive ed alla distanza dalla costa in cui l’unità è abilitata a navigare.

Si precisa ulteriormente che uno specifico regolamento relativo alla sicurezza che regola, attualmente, i natanti e le imbarcazioni da diporto è contenuto nel d.m. 5 ottobre 1999 n.478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”. In ogni caso l’art 65 del Regolamento di attuazione del Codice in questione prescrive che: “il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero dei trasporti), di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’art 17, comma 3, della legge 23. Agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;…”.

Il codice della Nautica da diporto, alla lettera b) del D. Lgs n. 171/2005, definisce i natanti da diporto come “ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666”.

Dal regime recepito dall’ art. 46 l. n. 71/50 ovvero “Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione. Ai natanti da diporto indicati all’articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione”, non si applicano ai natanti da diporto, precedentemente specificati, le disposizioni di cui gli artt. da 232 a 375 del codice della navigazione.

Questo, in perfetta sintonia con la logica ispiratrice in esame, ha comportato la sottrazione delle disposizioni del Codice della navigazione per quanto riguarda la costruzione dei natanti. Ci troviamo di fronte dal un lato ad un regime speciale per costruzioni delle imbarcazioni da diporto, seppur con sostanziali differenze di trattamento dei natanti da diporto; dall’altro ad una dilatazione della sfera applicativa della disciplina generale della materia di navigazione per quanto concerne le costruzioni delle navi da diporto, indirizzo che risulta recepito anche con la Direttiva 94/25. Infatti questa direttiva pone al centro un essenziale modello di riferimento in merito alla progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle unità da diporto.

Documenti da tenere a bordo dei natanti

Ai fini pratici, secondo regole imposte dal Codice della nautica da diporto, vengono elencati, qui sotto, i vari documenti necessari da tenere a bordo.

I natanti a motore devono avere a bordo:

  • La polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per tutte le unità munite di motore di qualsiasi potenza.
  • Per i motori fuoribordo che entrobordo occorre avere il certificato d’uso del motore.

Sul documento sono menzionate sia la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata in modo da poter determinare l’eventuale obbligo della patente nautica

  • La patente nautica in corso di validità
  • Se si è in possesso di apparecchi Vhf a bordo occorre avere il certificato Rtf
  • Il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità soltanto nel caso i cui i natanti risultassero costruiti in serie. Si precisa che il certificato può essere originale o in copia autentica

 

Inoltre si precisa che:

  1. 1) Nell’ipotesi di navigazione fra i porti nazionali, i documentisupra menzionati possono essere conservati in fotocopia autenticata così che in caso di furto è possibile navigare, con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d’assicurazione, nei porti nazionali per un periodo massimo di trenta giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
  2. 2) I natanti che posseggono il marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo il “manuale del proprietario”
  3. 3) I natanti per poter navigare fino a 12 miglia dalla costa devono avere a bordo, oltre ai documenti supra citati, anche dei documenti che ne attestino l’donietà. Questo vale anche per i natanti costruiti in base alla legge 501971, i quali secondo la legge possono navigare fino a 12 miglia dalla costa se riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato.

I documenti per la navigazione oltre le 12 miglia sono:

  1. a) il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità che viene rilasciata dal costruttore. In tale dichiarazione deve essere noto che l’unità in oggetto è abilitata alla navigazione senza alcun limite od oltre sei miglia dalla costa
  2. b) l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto). Viene rilasciato a quelle unità che erano precedentemente iscritte nei ex Uffici di iscrizione, dove risultavano abiliate alla navigazione senza alcun limite
  3. c) una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.

Infine si ricorda che la tipologia dei natanti a remi e a vela, devono avere a bordo solo i documenti delle persone che si trovano imbarcate nel caso tali unita navigano per diporto o in attività di pesca sportiva. Per quanto riguarda la categoria dei natanti da diporto seguendo un orientamento ormai consolidato tali unità sono escluse dall’obbligo di iscrizione nei registri di cui all’art. 15 del D. Lgs.18 luglio 2005, n. 171. Tuttavia a richiesta i natanti da diporto possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

L’esclusione anche dalla sfera regolamentare dell’illustrato sistema abilitativo ha richiesto una specifica previsione dei limiti di navigazione e di impiego dei natanti da diporto. È stato infatti disposto (art. 27, comma 3 cod. nav. dip.) che i natanti senza marcatura CE possono navigare:

  1. a) entro sei miglia dalla Costa
  2. b) entro dodici  miglia dalla costa, nel caso siano omologati per la navigazione senza nessun limite o se dichiarati idonei per la navigazione da un organismo notificato ai sensi dell’art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del d.lg. n. 314/98; in tal caso, durante la navigazione, bisogna tenere a bordo una copia del certificato di omologazione con la relativa dichiarazione di conformità

  3. c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a  vela con una superficie velica non superiore a quattro metri così come gli acqua scooter o moto d´acqua e mezzi similari.

Link dei siti utili da consultare

Sito ufficiale del Ministero dei Trasporti

http://www.trasporti.gov.it/

Sito dove è possibile consultare le normative e regolamente supra citati, ed altre normative concernente il diporto

Sito ufficiale della guardia costiera

http://www.guardiacostiera.it

E possibile consultare documenti, normative, notizie e aggiormanti.

Sito ufficiale della rivista di settore marittimo Nautica

http://www.nautica.it

Potete trovare articoli, di carattere economico e giuridici relativi al mondo della nautica da diporto e non solo.

Sito ufficiale del sindacato dei marittimi

http://www.sindacatomarittimi.eu/

Sito che creato per offrire un valido supporto ed assistenza alle categorie di settore (Allievi Ufficiali, mozzi, studenti nautici, etc.). Il sito mette a disposizione agli iscritti assistenza legale, fiscale e commerciale.

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Milena Talento
Classe 1985, una laurea in Filosofia e una passione per il web nata ai tempi dei convegni universitari su Merleau-Ponty e i neuroni specchio. Autodidatta dalla A alla Z, comprende le potenzialità lavorative ma soprattutto economiche delle emergenti professioni tecnologiche e decide di sfruttare le proprie abilità letterarie e logiche applicandole ad un ambito nuovo. Da qui si affaccia alla professione di copywriter che coltiva per diversi anni. Scrive per alcuni e-commerce emergenti (tra cui Dalani e Zalando), si appassiona alla programmazione dei siti web, ma soprattutto agli algoritmi di Google. Circa 10 anni fa apre una web agency con cui si occupa di comunicazione a 360°. Guidaconsumatore.com viene acquistato nel 2018, dopo anni passati a lavorare in redazione come copy e seo.
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