Lo Stato e la sicurezza in mare
Lo Stato esercita costantemente il suo controllo non solo sulle unità già utilizzate per la navigazione, ma il suo intervento si spinge ben oltre, fino a garantire che la costruzione di queste unità sia conforme alle leggi e ai regolamenti, alle normative della tecnica, con l’intento di eliminare ogni pericolo connesso con l’esercizio della navigazione e salvaguardare sia la vita umana in mare che la consistenza della flotta nazionale.
Le unità da diporto per poter essere commercializzate liberamente nel mercato devono possedere determinati requisiti di sicurezza, che si esprimono attraverso la c.d. “marcatura CE”. Con la marcatura CE conferiamo alla nostra unità quei requisiti standard, che sono verificati da appositi da organismi autorizzati da ciascun Stato membro.
La marcatura CE
La marcatura CE è rappresentata da un contrassegno che viene apposto sulle unità in modo da attestarle la conformità alle direttive comunitarie vigenti. Una volta ottenuta la marcatura CE, le unità possono essere immesse liberamente in commercio ed in servizio secondo l’uso conforme alla loro destinazione. Secondo la regolamentazione vigente la marcatura “CE” di conformità è rappresentata graficamente dalle iniziali : CE
L’Art.8 D.Lgs. n.171/2005 precisa che i prodotti una volta immessi sul mercato devono apportare, secondo le modalità specificate, la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea. In Italia attualmente sono riconosciuti i seguenti organismi:
- RINA,
- il DNV Modulo Uno
- l’Istituto Giordano di Bellaria
- l’ANCCP (Agenzi il a Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti)
- l’Udicer/Nautest di Riviera del Brenta Società Quality and Security di Salerno
Resta pur sempre valida la possibilità dei costruttori italiani di rivolgersi ad organismi di altri Stati membri europei. Con una precisazione, per le unità non CE che risultano immatricolate prima del 16 giugno 1998 ed in possesso della relativa licenza di navigazione sono autorizzate ad muoversi tranquillamente sia nei Paesi dell’U.E. che in quelli extra-comunitari.
La sicurezza della navigazione e le normative vigenti
A decorrere dal 17 giugno 1998, ossia da quando é entrata pienamente in vigore la Direttiva 94/25/CE (resa esecutiva in Italia con Decreto Legge 436/1996): le unità da diporto di tale lunghezza devono essere contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo scafo, che riporta, oltre alla Marcatura CE, tutti i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione e specificamente: il codice del costruttore, il paese di costruzione, il numero di serie unico, l’anno di costruzione, l’anno del modello, il nome del costruttore, la portata massima consigliata dal costruttore ed il numero delle persone che può trasportare; la categoria di progettazione (A, B, C o D) riferita alle caratteristiche costruttive ed alla distanza dalla costa in cui l’unità è abilitata a navigare.
Si precisa ulteriormente che uno specifico regolamento relativo alla sicurezza che regola, attualmente, i natanti e le imbarcazioni da diporto è contenuto nel d.m. 5 ottobre 1999 n.478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”. In ogni caso l’art 65 del Regolamento di attuazione del Codice in questione prescrive che: “il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero dei trasporti), di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’art 17, comma 3, della legge 23. Agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;…”.
Il codice della Nautica da diporto, alla lettera b) del D. Lgs n. 171/2005, definisce i natanti da diporto come “ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666”.
Dal regime recepito dall’ art. 46 l. n. 71/50 ovvero “Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione. Ai natanti da diporto indicati all’articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione”, non si applicano ai natanti da diporto, precedentemente specificati, le disposizioni di cui gli artt. da 232 a 375 del codice della navigazione.
Questo, in perfetta sintonia con la logica ispiratrice in esame, ha comportato la sottrazione delle disposizioni del Codice della navigazione per quanto riguarda la costruzione dei natanti. Ci troviamo di fronte dal un lato ad un regime speciale per costruzioni delle imbarcazioni da diporto, seppur con sostanziali differenze di trattamento dei natanti da diporto; dall’altro ad una dilatazione della sfera applicativa della disciplina generale della materia di navigazione per quanto concerne le costruzioni delle navi da diporto, indirizzo che risulta recepito anche con la Direttiva 94/25. Infatti questa direttiva pone al centro un essenziale modello di riferimento in merito alla progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle unità da diporto.
Documenti da tenere a bordo dei natanti
Ai fini pratici, secondo regole imposte dal Codice della nautica da diporto, vengono elencati, qui sotto, i vari documenti necessari da tenere a bordo.
I natanti a motore devono avere a bordo:
- La polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per tutte le unità munite di motore di qualsiasi potenza.
- Per i motori fuoribordo che entrobordo occorre avere il certificato d’uso del motore.
Sul documento sono menzionate sia la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata in modo da poter determinare l’eventuale obbligo della patente nautica
- La patente nautica in corso di validità
- Se si è in possesso di apparecchi Vhf a bordo occorre avere il certificato Rtf
- Il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità soltanto nel caso i cui i natanti risultassero costruiti in serie. Si precisa che il certificato può essere originale o in copia autentica
Inoltre si precisa che:
- 1) Nell’ipotesi di navigazione fra i porti nazionali, i documentisupra menzionati possono essere conservati in fotocopia autenticata così che in caso di furto è possibile navigare, con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d’assicurazione, nei porti nazionali per un periodo massimo di trenta giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
- 2) I natanti che posseggono il marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo il “manuale del proprietario”
- 3) I natanti per poter navigare fino a 12 miglia dalla costa devono avere a bordo, oltre ai documenti supra citati, anche dei documenti che ne attestino l’donietà. Questo vale anche per i natanti costruiti in base alla legge 501971, i quali secondo la legge possono navigare fino a 12 miglia dalla costa se riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato.
I documenti per la navigazione oltre le 12 miglia sono:
- a) il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità che viene rilasciata dal costruttore. In tale dichiarazione deve essere noto che l’unità in oggetto è abilitata alla navigazione senza alcun limite od oltre sei miglia dalla costa
- b) l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto). Viene rilasciato a quelle unità che erano precedentemente iscritte nei ex Uffici di iscrizione, dove risultavano abiliate alla navigazione senza alcun limite
- c) una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.
Infine si ricorda che la tipologia dei natanti a remi e a vela, devono avere a bordo solo i documenti delle persone che si trovano imbarcate nel caso tali unita navigano per diporto o in attività di pesca sportiva. Per quanto riguarda la categoria dei natanti da diporto seguendo un orientamento ormai consolidato tali unità sono escluse dall’obbligo di iscrizione nei registri di cui all’art. 15 del D. Lgs.18 luglio 2005, n. 171. Tuttavia a richiesta i natanti da diporto possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
L’esclusione anche dalla sfera regolamentare dell’illustrato sistema abilitativo ha richiesto una specifica previsione dei limiti di navigazione e di impiego dei natanti da diporto. È stato infatti disposto (art. 27, comma 3 cod. nav. dip.) che i natanti senza marcatura CE possono navigare:
- a) entro sei miglia dalla Costa
-
b) entro dodici miglia dalla costa, nel caso siano omologati per la navigazione senza nessun limite o se dichiarati idonei per la navigazione da un organismo notificato ai sensi dell’art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del d.lg. n. 314/98; in tal caso, durante la navigazione, bisogna tenere a bordo una copia del certificato di omologazione con la relativa dichiarazione di conformità
- c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con una superficie velica non superiore a quattro metri così come gli acqua scooter o moto d´acqua e mezzi similari.
Link dei siti utili da consultare
Sito ufficiale del Ministero dei Trasporti
Sito dove è possibile consultare le normative e regolamente supra citati, ed altre normative concernente il diporto
Sito ufficiale della guardia costiera
E possibile consultare documenti, normative, notizie e aggiormanti.
Sito ufficiale della rivista di settore marittimo Nautica
Potete trovare articoli, di carattere economico e giuridici relativi al mondo della nautica da diporto e non solo.
Sito ufficiale del sindacato dei marittimi
http://www.sindacatomarittimi.eu/
Sito che creato per offrire un valido supporto ed assistenza alle categorie di settore (Allievi Ufficiali, mozzi, studenti nautici, etc.). Il sito mette a disposizione agli iscritti assistenza legale, fiscale e commerciale.
A questa domanda può rispondere solo il consolato maltese o l’ambasciata
Che documenti occorrono per registrare una imbarcazione da diporto a Malta ???????
Come deve avvenire il pagamento
Salve dovrei vendere una barca a Malta oltre al certificato del motore e certificato di conformità dell’imbarcazione saver 6.5o mi chiedono che devo registrare la barca alla capitaneria della mia zona E’ possibile ????
A meno che non si tratti di un lago privato, si.
Salve, chiedo se con un motore di 15 cavalli su barca rio 6 mt usandola in un lago è obbligo avere libretto motore, e assicuraxione grazie
buongiorno, devo vendere un aquasport 250 ma quando l’ho comprato mi hanno dato solo i documenti del motore. la barca è lunga poco più di sette metri ed era una produzione di serie di un cantiere americano che non penso esista ancora, ma è del 1979 , quindi la marcatura ce neanche esisteva. la posso vendere solo con il libretto motore? inoltre a livello fiscale, quali sono gli oneri da rispettare essendo un natante e quindi non un bene immobile??
grazie per il vostro aiuto
distinti saluti
fabrizio
Buongiorno , Ho regalato a mia sorella una moto D acqua Polaris Due tempi in Francia, Scooter di mare di mio marito in Francia chiedeno un certificato di conformità de la moto dove posso avere un duplicato non ho questo documento e mi hanno detto che non sono più in produzione queste moto e perché l obbligo di un certificato di vendita si io regalo qualcosa. grazie
Ho acquistato un natante.Modello Grazielle gruppo Finot . La costruiva il cantiere nautico Sant’Andrea di Cesenatico. Oramai chiuso . Il proprietario era il signor Cucuma . Non ho nessun documento come posso fare per recuperare i documenti necessari per la navigazione? Aiuto
Ho acquistato un gommne bat da un privato italiano, dall’ ufficio immatricolazionze di Bastia mi richiedono la dichiarazione di conformita per requisiti di progettazione etc…..
Il venditore ne é sprovisto.
Come posso fare per ottenere un duplicato della dichiarazione, é a chi posso rivolgermi ?
Grazie per l’attenzione.
Salve sono proprietario di una Ranieri pathfinder 540 ma non ho il certificato di conformità o idoneità alla navigazione come posso ottenerlo grazie in anticipo
salve io sono Adrian e sono di malta e ho un problema perche ho comprato una barcha da Catania e non ho la diciarazione di conformita . il problema e che il costrutore della barcha ha chiuso azienda . mi avete detto che mi posso rivolgere ad un publico uficale o ad un publico notaio . percaso sapete di qualcuno in particolare aqui miposso rivolgere perfavore e grazie mille
puo qualcuno mandarmi una copia di un certificato di conformita perfavore solo per vedere come e fatto grazie
Per Adrian. Deve fare una copia autenticata da un pubblico ufficiale o notaio.
come si puo fare per ri fare una copia del documento di conformita . perche l azienda e chiusa ormai
Per Paolo. Se può contatti il venditore per avere i documenti mancanti, oppure la locale Capitanerie di Porto.
ho acquistato un gommone metzler 3:80 con carrello ellebi e motore da 25 cv tohatsu, solo in un secondo tempo mi sono accordo di avere solo il libretto del carrello ma manca quello del motore ed il certificato di omologazione del gommone che ha comunque una targhetta ma non ha il marchio ce. come mi posso comportare. grazie
Proprietario di Ranieri Shadow 23
Non sono più in possesso di certificato di conformità. Ho fatto denuncia di smarrimento.
Contattato Ranieri International e mi ha risposto che non sono in grado di rilasciare copia della certificazione di contttare Ranieri Boat che avrebbe la copia conforme ma quest’ultima non risponde sembrerebbe chiusa.
Come e/o a chi posso rivolgermi per avere copia della stessa (Probabilmente certificazione RI NA)
Grazie
Poprietario di Gobbi 21 Cabin anno 1991
Non sono più in possesso di certificato di conformità
Contattato gruppo Benetti (Attuale prop. Cantiere Gobbi)
mi è’ stato risposto che non sono in grado di rilasciare copia della certificazione richiesta.
Come e/o a chi posso rivolgermi per avere copia della stessa (Probabilmente certificazione RI NA)
salve, sono proprietario di un’imbarcazione modello Manò Marine 22.52, di circa 7 metri, ho smarrito il certificato di omologazione della seddetta imbarcazione e dopo aver fatto regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri volevo,ricevere un duplicato del documento smarrito. Ho provato a contattare il cantiere di costruzione dell’imbarcazione, ma tale cantiere nautico sembra che non esista più in quanto ha dichiarato fallimento. Mi potrebbe consigliare come poter avere copia del documento in questione o di un documento equivalente?
Grazie, in attesa di sue notizie, la saluto.
salve vorrei qualche informazione riguardo ad una barca di circa 5 metri la devo acquistare e il propetario mi ha detto ke non serve il passaggio di propietà ? è vero ,e che per quando riguarda la poliza assicurativa è solo per il motore fuoribordo che è di circa 40 euro
a un altra cosa ma il kit di navigazione x 6 miglia è obligatorio ????
Salve sto acquistando una pilotina del 1993 di 6 metri con motore 40 cv. il proprietario dice di avere solo il libretto del motore e niente altro inerente la barca. E’ corretto questo oppure è indinspensabile qualche altro documento? Vi ringrazio per un vostro chiarimento.
buna sera io ho una barca gia smatricolata a natante solo che ho smarrito il certificato dove era riportato l’anno di costruzione l’anno di prima immatricolazione e altri dati della barca quello che ho perso l’esrtatto del rid, io la barca lo’ comprata gia natante,so che la barca è del 1984 prima immatricolzione nel 1985 poi so che è stata ritargata sempre dal primo propietario che ora è morto, e il cantiere laver è stato venduto è ha cambiato nome salpa laver.cosa devo fare per riavere il mio estratto rid ? perche se mi capita di venderla come gli dimostro che è stata costruita nel 1984 e prima immatricolazione nel 1985.Cordiali saluti Nicola
ho acquistato una barca mod open el charro costruita dal cantiere cosiver di catania sulla mia barca il certificato si e’ scolorito ed e’ inleggibile
l’azienda cosivere di catania non esiste piu’ …..come posso fare per avere questo certificato graie vi prego di rispondermi via email grazie
Ho un natante di 4.30 M.
Vorrei sapere che documenti posso tenere a bordo, come fotocopia.
I documenti che ho sono:
Certificato d’uso del motore;
Dichiarazione di conformità;
Assicurazione;
Lettera scritta del precedente possessore del gommone, che specifica la vendita a me diretto.
Grazie mille
ho una barca rio 900 cabin del 1993 che fù dichiarata natante dall’ufficio marittimo vorrei sapere se devo fare il R.I.N.A. navigando entro le 12 miglia tenuto conto che nei documenti rilasciati dal vecchio proprietario non c’è.Inoltre la livcenza di rtf è intestata a lui ,devo fare la voltura a mio nome ?
grazie
ho costruito una barchetta di due metri e mezzo di lunghezza per sessanta di larghezza alta quaranta, e’a remi .
Volevo sapere se’ posso andare in mare entro un miglio dalla battigia e se necessita di nessun documento. grazie
Salve ho una pilotina in vetroresina di m. 5,70 con motore fuoribordo 40cv . per lo scafo non ho nessun documento (e’ del 1980) .quali sono i limiti di navigazione e quali i documenti essenziali ?
Grazie
Enzo
ho una barca a vela di 6 mt con annesso motore di 8 cavalli
che documenti devo avere x circolare .non ho nessun documento della barca ma c’e’ lo solo del motore.
ringrazio x eventuali delucidazioni