Codice nautica da diporto: conoscere il nuovo codice per la nautica da diporto
Delimitazione della normativa in esame
Negli ultimi anni sono state introdotte importanti normative nella legislazione nautica italiana: il decreto del 10 maggio 2005 n. 121 “Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”; il decreto 4 aprile 2005 n.95 “Regolamento di sicurezza recante le norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”; il decreto 18 luglio 2005 n.171 “Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE” che è entrato in vigore dal 15 settembre 2005.
Il Codice per la nautica da diporto, è uno dei principali elementi per il funzionamento della legge del 8 luglio 2003 n. 172, rappresenta la conclusione di un iter normativo relativo alla disciplina del diporto nautico.
Il “Codice della nautica da diporto” è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale- n. 202 del 31 agosto 2005, per l’emanazione del quale l’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n.172 aveva attribuito al governo la delega legislativa.
Il testo, composto da 67 articoli divisi in sei Titoli:
- REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
- REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA’ DA DIPORTO
- DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA’ DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE
- EDUCAZIONE MARINARA
- NORME SANZIONATORIE
- DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Tra le varie novita, il codice istituisce una nuova tipologia di patente nautiche per disabili le cui modalità di rilascio saranno regolamentate con successivo decreto ministeriale, infatti all’art.65 lettara f) stabilisce la“disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita’ da diporto, ivi compresa l’introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l’uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori”.
Brevi cenni sulla costruzione, allestimento ed immissione in commercio delle unità da diporto
Continuando la disamina del Codice, il Capo II di tal Decreto regola la “Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto” in deroga alla disciplina del cod. nav. , ma per le navi da diporto, col suo art. 14 sancisce che “Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, Titolo primo del codice della navigazione e del libro secondo , Titolo primo del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima” anche alla stregua dell’area applicativa delle Direttive comunitarie 94/25/CE e 2003/44/CE sul ravvicinamento delle disposizioni: legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
Si rammenta, per un miglior chiarimento della regolazione normativa della materia della navigazione da diporto il punto 3 dell’articolo di un tal Decreto che così definisce i rapporti col cod. nav. “Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri”, mentre il suo successivo art. 3 viene così a semplificare la classificazione delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto: “1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b)”.
La cultura nautica
Il nostro legislatore con l’articolo 52 Titolo IV: “Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, puo’ inserire, nell’ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l’insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonche’ attraverso gli istituti tecnici nautici”, ha voluto sottilianeare e ribadire l’importanza della cultura nautica cosa che ultimamente si sta perdendo infatti sono sempre meno i marittimi “qualificati” che decidono di avvicinarsi al settore marittimo, occorre quindi incentivare, attraverso una politica di rilancio, la figura professionale del marittimo.
Tra le varie cause che portano all’allontanamento dei giovani dal mare incide il minore iteresse degli stessi a stare per lungo tempo in navigazione,lontano da amici e parenti, il tutto unito anche dal fattore finanziario con salari poco copetitivi rispetto alle posizioni di terra.
Inoltre le navi sono sempre piu tecnologicamente avanzate il che ha comportato, oltre ad una riduzione del numero di equipaggio a bordo, anche una velocizzazione delle operazioni di imbarco/sbarco delle merci nei vari porti. Di conseguenza una minore stazionarieta delle navi nei porti, venendo cosi a perdere quell’aspetto avventuriero che un tempo spingeva giovani a visitare nuovi paesi, nuovi territori.
Occorre in primis amio avviso umanizzare e promuovere una campagnia di sensibilizzazione per rilanciare l’immagine del lavoratore marittimo ad esempio con mezzi interattivi a bordo ( computers) per comunicare con i parenti, creando un sistema di turnazione programmato tra terra e bordo in modo da offrire posti di lavoro a terra dopo un certo numero di anni in mare, dotare le navi di sale di lettura e di video… insomma cercare di rendere piu agevole la vita di bordo. Inoltre occorre accennare che molti armatori arruolano equipaggio provenienti da paesi terzi, permettendo cosi di abbattere numeosi costi sia in termini finanziari che di sicurezza questo spesso a discapito dei nostri marittimi.
Conclusioni
Bisogna precisare che il Codice non contiene proprio tutto, infatti restano discplinate separatamente alcune materie, infatti alcune di esse sono soggette ad un Regolamento d’attuazionein fase di elaborazione:
- la sicurezza della navigazione (per ora restano in vigore il regolamento di sicurezza n. 478/99 e, per le navi da diporto, il vecchio regolamento n. 232/94)
- la disciplina delle patenti nautiche (rimane per ora in vigore la normativa del D.P.R. n. 431/97, modificata in tre punti dall’art. 39 del Codice)
- le procedure amministrative relative al diporto, come le modalità di iscrizione delle unità, i trasferimenti da un registro all’altro, i rinnovi dei documenti, la cancellazione delle unità dai registri, il rilascio delle targhe prova, l’organizzazione di uno sportello telematico del diportista (al momento, restano in vigore le disposizioni della vecchia legge n. 50/1971 per quanto applicabili)
Per quanto concerne i titoli professionali del personale imbarcato su unità adibite al noleggio e su navi da diporto, il relativo Regolamento è stato approvato di recente con del 10maggio n.121/2005.
Dal punto di vista tecnico, il nostro legislatore con questo nuovo Codice ha voluto creare quindi una separazione contraponendo da una parte il codice della navigazione , il quale si applica esclusivalente solo in mancanza di fonti specificatamente riconducibili alla nautica da diporto e diametralmente abbiamo l’altra fonte ovvero il Codice della Nautica da Diporto che si applica specificatamente alla specialita del diporto nautico.
Questo Codice della nautica da diporto, rappresenta quindi un agile strumento, atteso da molto da tempo dagli operatori del settore, che ha permesso finalmente di raccogliere in un unico testo le varie normative che si erano andate a stratificarsi nel corso degli anni, riconoscendo quindi la specialità della materia in esame.
Il Ministero dei Trasporti intende inoltre provvedere ad una verifica, con integrazioni e correttivi, del Codice della Nautica da Diporto e per questo ha invitato le Organizzazioni rappresentative del settore ad elaborare preventivamente osservazioni o proposte di modifica al fine di creare un documento articolato e ricco di osservazioni, sintesi di un’opera di confronto e di ascolto degli operatori del settore.
Link a siti web utili per approfondire il nuovo codice della navigazione da diporto
Il codice dellla nautica da diporto
www.altalex.com/index.php?idnot=9868
Sito ufficiale dell’Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche e Affini
www.ucina.net
Blog marittimo
ballinifabio.blogspot.com
Sito ufficilae della rivista giuridica on-line AmbienteDiritto
www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2007/codice_nautica_diporto_ballini.htm
Sito ufficiale del Ministero dei trasporti
Sito ufficiale dello Sportello Unico della Nautica da Diporto
www.sund.it