Mediazione civile: definizione e tipologie
Con l’espressione “mediazione civile” deve intendersi l’attività professionale, posta in essere da un soggetto terzo e qualificato, finalizzata alla composizione di una lite, la quale se dovesse riuscire, condurrebbe alla conciliazione delle parti, prescindendo totalmente dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria.
Esistono diverse tipologie di mediazione: la mediazione obbligatoria, la mediazione facoltativa e la mediazione demandata.
Si parla di mediazione obbligatoria quando il ricorso alla stessa diventa condizione necessaria per poter agire dinanzi al giudice civile. Ciò accade in casi specifici: diritti reali; condominio; successioni ereditarie; divisioni; locazioni; affitto di aziende; comodato; patti di famiglia; risarcimento del danno dovuto a causa di violazioni delle regole della professione medica, del codice della strada e diffamazione; contratti bancari, associativi e finanziari.
La mediazione si dice, invece, facoltativa quando non riguarda le materie demandate alla mediazione obbligatoria e quando sono le parti del conflitto a scegliere, in piena autonomia, la risoluzione della lite al di fuori del giudizio. Ciò è possibile solo quando la controversia ha ad oggetto diritti disponibili; cioè quei diritti di cui può liberamente disporre la persona quali ad es. i diritti patrimoniali.
Infine, la mediazione è detta demandata, quando è suggerita dal giudice il quale, analizzando la natura della causa, può ritenerla più conveniente rispetto al processo civile.
A questo punto è necessario fare qualche puntualizzazione! La mediazione obbligatoria è entrata in vigore solo lo scorso 21 marzo, cioè un anno dopo l’entrata in vigore della mediazione facoltativa, in seguito all’approvazione del d. lgs. n. 28 del 2010. Tuttavia, per permettere un’introduzione progressiva del nuovo istituto di mediazione obbligatoria, il legislatore ha posticipato al 20 marzo 2012 l’entrata in vigore dell’obbligo nelle controversie in materia di condominio e responsabilità derivante da violazione del codice stradale; lasciando però ferma la possibilità che le parti, in caso di bisogno, ottengano l’adozione di provvedimenti urgenti o comunque di provvedimenti non rinviabili.
La figura del mediatore civile
Il mediatore civile è il soggetto che ha il compito di risolvere la lite. Quest’ultimo può identificarsi in una o più persone fisiche.
Per essere riconosciuto come mediatore civile è necessario disporre di predefiniti requisiti di onorabilità e professionalità, ed osservare i principi giuridici di indipendenza e di riservatezza.
A tal riguardo, il d.m. n. 180 del 2010 ha riconosciuto la possibilità di accedere alla professione di mediatore civile a tutti coloro che, in possesso di almeno una laurea triennale, ovvero, in alternativa, iscritti ad un collegio o ad un ordine professionale, abbiano acquisito le dovute competenze in seguito alla frequentazione di uno specifico corso erogato da un ente formativo accreditato dal Ministero della Giustizia.
Svolgimento della mediazione civile
L’attività di mediazione civile può svolgersi sia presso istituti pubblici che presso istituti privati, i quali, però, devono essere iscritti preventivamente in un apposito registro tenuto dal Ministro della Giustizia; il quale svolge un’importante funzione di controllo sugli stessi.
La mediazione civile ha inizio in seguito all’invio della specifica richiesta ad uno degli organismi di mediazione che hanno conseguito l’abilitazione ministeriale.
La domanda di avvio della procedura di mediazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle parti in conflitto, dell’organismo di mediazione incaricato, dell’oggetto della richiesta e le ragioni vantate dalle parti.
Sono le parti, nel rispetto dei principi giuridici di collaborazione e volontarietà, a scegliere l’organismo di mediazione a cui rivolgersi.
In ogni caso, può accadere che per la medesima controversia siano inviate più richieste di conciliazione a differenti organismi ugualmente abilitati. Al verificarsi di tale situazione, la competenza spetterà all’istituto a cui è stata presentata per prima la domanda.
Una volta individuato l’istituto competente nell’attività di mediazione, il mediatore, in base alla complessità della lite, fisserà uno o più incontri con l’intento comunque di raggiungere quanto prima un accordo comune tra le parti.
Qualora il mediatore raggiunga l’accordo tra le parti, quest’ultimo dovrà essere convalidato dall’Autorità giudiziaria; per poter divenire esecutivo come accade per le sentenze.
Se, invece, l’accordo è mancato, l’istituto di mediazione competente può proporre alle parti in conflitto una soluzione della lite che le stesse però possono decidere di non accettare.
Se la mediazione civile fallisce, sarà necessario procedere con l’azione processuale; dove l’operato del mediatore potrà essere oggetto di verifica da parte del giudice incaricato della risoluzione della causa.
Vantaggi e svantaggi della mediazione civile
Vi sono pareri pro e pareri contro l’introduzione della mediazione civile obbligatoria!
Gli aspetti positivi riconosciuti all’istituto della mediazione civile sono molteplici. Innanzitutto, l’attività di mediazione non può prolungarsi per più di 4 mesi consecutivi (cosa che non accade per i processi civili i quali si dilungano in media per 7/8 anni); è spesso risolutiva (in quanto quasi sempre non richiede il successivo intervento del giudice civile); aspetto non secondario, non richiede mai la presenza di un legale di parte e, infine, è decisamente più economica dell’attività processuale.
L’apertura di una qualsiasi pratica dinanzi ad un organismo di mediazione accreditato costa, infatti, soli 40 euro, a cui devono aggiungersi ulteriori spese il cui importo varia a seconda del valore della causa:
- inferiore o uguale a 1.000 euro, l’attività di mediazione costerà 65 euro
- tra 1.001 e 5.000 euro, sarà di 130 euro
- tra 5.001 e 10.000 euro, sarà di 240 euro
- tra 10.001 e 25.000 euro, sarà di 360 euro
- tra 25.001 e 50.000 euro, sarà di 600 euro
- tra 50.001 e 250.000 euro, sarà di 1.000
- tra 250.001 e 500.000 euro, sarà di 2.000 euro
- tra 500.001 e 2.500.000 euro, sarà di 3.800 euro
- tra 2.500.001 e 5.000.000, sarà di 5.200 euro
- superiore a 5.000.000 euro, sarà di 9.200 euro
Per contro, tra gli svantaggi da attribuirsi alla mediazione civile obbligatoria vi è il fatto che, con l’introduzione di tale istituto giuridico, la risoluzione delle liti è spesso rimesso a soggetti che, seppur iscritti nell’albo nazionale dei mediatori civili, non hanno una specifica competenza in materia giuridica, la quale pur non essendo necessaria per legge e sicuramente elemento preferenziale nel caso in cui si discuta di diritti e doveri dei cittadini.