Il disagio però può essere risolto seguendo alcuni semplici accorgimenti come per esempio sistemare le forniture in modo da non creare passaggi troppo stretti, realizzare camerini più ampi e installare un montascale a piattaforma.
I moderni montascale, che sono tutti salva-spazio così da lasciare la superficie necessaria che permette l’utilizzo regolare della scala, sono di due tipologie diverse: a poltroncina e a piattaforma. Mentre la prima tipologia è pensata per coloro che fanno fatica a camminare o a salire le scale e sono progettati soprattutto per le abitazioni, la seconda tipologia invece è destinata in particolare a coloro che si muovono su sedia a rotelle e sono ideali anche per l’installazione nelle attività pubbliche.
È possibile installare un montascale sia in interni che in esterni, sia su scala dritta che su scala curva, ma la cosa più importante è sempre scegliere un montascale dalla struttura robusta e regolabile, che sia adatto a persona di ogni altezza e peso. Inoltre ci sono alcune indicazioni di massima che possono aiutare a scegliere la rampa giusta:
- La rampa deve avere una larghezza minima di 0,90 m e un dislivello inferiore a 3,20 m.
- Non deve avere una pendenza superiore all’8%.
- Deve avere una pavimentazione antiscivolo e il suo inizio e la sua fine devono essere segnalati con una striscia di diverso materiale così da essere percepita anche da persone non vedenti.
- Se la rampa è affiancata da un parapetto non pieno, deve essere aggiunto un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
Il prezzo dei montascale varia in base alla loro tipologia e su che tipo di scala devono essere installati. Infatti, se il montascale è destinato ad una scala dritta, il prezzo può variare tra i 4.000 euro ai 7.000 euro, se invece dovrà essere installato su una scala curva il prezzo oscillerà tra i 9.000 euro e i 15.000 euro.
Anche se i prezzi possono spaventare, è possibile usufruire di vantaggi fiscali e finanziamenti sia per l’acquisto che per l’installazione del montascale grazie ad alcune norme che prevedono proprio delle agevolazioni fiscali per l’abbattimento di barriere architettoniche.
Sono due le norme principali che riguardano l’eliminazione delle barriere architettoniche nei negozi.
La prima norma è il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 236 del 14 giugno 1989 (236/89). Questo decreto elenca tutte le prescrizioni tecniche necessarie che gli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica devono garantire e cioè accessibilità, adattabilità e visitabilità.
Questo decreto quindi stabilisce che le attività aperte al pubblico, come appunto i negozi, devono rispettare il requisito di visitabilità permettendo a chi ha difficoltà motorie o sensoriali, di accedervi in tutta tranquillità. Inoltre il decreto stabilisce che se il locale ha una superficie netta pari o superiore ai 250 metri quadrati, l’attività deve avere almeno un bagno accessibile ai disabili.
La seconda norma riguardante le barriere architettoniche è la legge chiamata “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (104/92) che, all’articolo 24, stabilisce che se un edificio privato viene modifico e reso aperto al pubblico, il proprietario deve presentare, tra le altre cose, una dichiarazione di conformità alle norme sull’accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.
Grazie a queste norme specifiche sull’abbattimento delle barriere architettoniche e al Bonus Ristrutturazioni, che è stato prorogato fino alla fine di dicembre 2019, è possibile detrarre fino al 50% dalla spesa sostenuta per installare un montascale o una piattaforma elevatrice in un immobile di proprietà o in uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato, con una spesa totale massima di 96.000 euro per singola unità immobiliare, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.
Inoltre è possibile richiedere un trattamento IVA da applicare alle fatturazioni relative alla realizzazione di opere che hanno il preciso scopo di superare ed eliminare le barriere architettoniche che corrisponde all’aliquota super agevolata del 4% (secondo il n. 41-ter, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72). Tale agevolazione riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto realizzati con lo scopo di dare totale libertà di accesso e movimento negli edifici a persone con problemi motori più o meno gravi.
Per poter ottenere tali agevolazioni, è importante che le opere di abbattimento delle barriere architettoniche risultino dal progetto o, nel caso di opere interne, come previsto dall’articolo 26 della Legge n. 47/1985, e di manutenzione straordinaria, risultino dalla DIA con la firma di un professionista abilitato.