Documenti di bordo per i natanti
Lo Stato e la sicurezza in mare
Lo Stato esercita costantemente il suo controllo non solo sulle unità già utilizzate per la navigazione, ma il suo intervento si spinge ben oltre, fino a garantire che la costruzione di queste unità sia conforme alle leggi e ai regolamenti, alle normative della tecnica, con l’intento di eliminare ogni pericolo connesso con l'esercizio della navigazione e salvaguardare sia la vita umana in mare che la consistenza della flotta nazionale.
Le unità da diporto per poter essere commercializzate liberamente nel mercato devono possedere determinati requisiti di sicurezza, che si esprimono attraverso la c.d. “marcatura CE”. Con la marcatura CE conferiamo alla nostra unità quei requisiti standard, che sono verificati da appositi da organismi autorizzati da ciascun Stato membro.
La marcatura CE
La marcatura CE è rappresentata da un contrassegno che viene apposto sulle unità in modo da attestarle la conformità alle direttive comunitarie vigenti. Una volta ottenuta la marcatura CE, le unità possono essere immesse liberamente in commercio ed in servizio secondo l’uso conforme alla loro destinazione. Secondo la regolamentazione vigente la marcatura “CE” di conformità è rappresentata graficamente dalle iniziali : CE
L’Art.8 D.Lgs. n.171/2005 precisa che i prodotti una volta immessi
sul mercato devono apportare, secondo le modalità specificate, la
marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato
membro dell’Unione europea. In Italia attualmente sono riconosciuti
i seguenti organismi:
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RINA,
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il DNV Modulo Uno
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l'Istituto Giordano di Bellaria
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l'ANCCP (Agenzi il a Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti)
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l'Udicer/Nautest di Riviera del Brenta Società Quality and Security di Salerno
Resta pur sempre valida la possibilità dei costruttori italiani di rivolgersi ad organismi di altri Stati membri europei. Con una precisazione, per le unità non CE che risultano immatricolate prima del 16 giugno 1998 ed in possesso della relativa licenza di navigazione sono autorizzate ad muoversi tranquillamente sia nei Paesi dell'U.E. che in quelli extra-comunitari.
La sicurezza della navigazione e le normative vigenti
A decorrere
dal 17 giugno 1998, ossia da quando é entrata pienamente in vigore
la Direttiva 94/25/CE (resa esecutiva in Italia con Decreto Legge
436/1996): le unità da diporto di tale lunghezza devono essere
contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo scafo, che
riporta, oltre alla Marcatura CE, tutti i dati tecnici di
costruzione e di abilitazione alla navigazione e specificamente: il
codice del costruttore, il paese di costruzione, il numero di serie
unico, l’anno di costruzione, l’anno del modello, il nome del
costruttore, la portata massima consigliata dal costruttore ed il
numero delle persone che può trasportare; la categoria di
progettazione (A, B, C o D) riferita alle caratteristiche
costruttive ed alla distanza dalla costa in cui l’unità è abilitata
a navigare.
Si precisa
ulteriormente che uno specifico regolamento relativo alla sicurezza
che regola, attualmente, i natanti e le imbarcazioni da diporto è
contenuto nel d.m. 5 ottobre 1999 n.478 “Regolamento recante
norme di sicurezza per la navigazione da diporto”. In ogni caso
l’art 65 del Regolamento di attuazione del Codice in questione
prescrive che: “il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(attualmente Ministero dei trasporti), di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’art 17, comma 3,
della legge 23. Agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, un
decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di
seguito indicate: g) sicurezza della navigazione e delle unità da
diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o
come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo;...”.
Il codice della Nautica da diporto, alla lettera b) del D. Lgs n. 171/2005, definisce i natanti da diporto come “ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666”.
Dal regime
recepito dall’ art. 46 l. n. 71/50 ovvero “Alle imbarcazioni da
diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274,
275, 276 e 277 del codice della navigazione. Ai natanti da diporto
indicati all'articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione”, non si
applicano ai natanti da diporto, precedentemente specificati, le
disposizioni di cui gli artt. da 232 a 375 del codice della
navigazione.
Questo, in perfetta sintonia con la logica ispiratrice in esame, ha comportato la sottrazione delle disposizioni del Codice della navigazione per quanto riguarda la costruzione dei natanti. Ci troviamo di fronte dal un lato ad un regime speciale per costruzioni delle imbarcazioni da diporto, seppur con sostanziali differenze di trattamento dei natanti da diporto; dall’altro ad una dilatazione della sfera applicativa della disciplina generale della materia di navigazione per quanto concerne le costruzioni delle navi da diporto, indirizzo che risulta recepito anche con la Direttiva 94/25. Infatti questa direttiva pone al centro un essenziale modello di riferimento in merito alla progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle unità da diporto.
Documenti da tenere a bordo dei natanti
Ai fini pratici, secondo regole imposte dal Codice della nautica da diporto, vengono elencati, qui sotto, i vari documenti necessari da tenere a bordo.
I natanti a motore devono avere a bordo:
- La polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per danni a terzi per tutte le unità munite di motore di
qualsiasi potenza.
- Per i motori fuoribordo che entrobordo occorre avere il certificato d'uso del motore . Sul documento sono menzionate sia la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata in modo da poter determinare l'eventuale obbligo della patente nautica
- La patente nautica in corso di validità
- Se si è in possesso di apparecchi Vhf a bordo occorre avere il
certificato Rtf
- Il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità
soltanto nel caso i cui i natanti risultassero costruiti in
serie. Si precisa che il certificato può essere originale o in
copia autentica
Inoltre si precisa che:
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1) Nell’ipotesi di navigazione fra i porti nazionali, i documenti supra menzionati possono essere conservati in fotocopia autenticata così che in caso di furto è possibile navigare, con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d’assicurazione, nei porti nazionali per un periodo massimo di trenta giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
-
2) I natanti che posseggono il marchio CE non hanno più l'obbligo di avere a bordo il "manuale del proprietario"
- 3) I natanti per poter navigare fino a 12 miglia dalla costa devono avere a bordo, oltre ai documenti supra citati, anche dei documenti che ne attestino l’donietà. Questo vale anche per i natanti costruiti in base alla legge 50\1971, i quali secondo la legge possono navigare fino a 12 miglia dalla costa se riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato.
I documenti per la navigazione oltre le 12 miglia sono:
- a) il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità
che viene rilasciata dal costruttore. In tale dichiarazione deve
essere noto che l'unità in oggetto è abilitata alla navigazione
senza alcun limite od oltre sei miglia dalla costa
- b) l'estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto).
Viene rilasciato a quelle unità che erano precedentemente
iscritte nei ex Uffici di iscrizione, dove risultavano abiliate
alla navigazione senza alcun limite
- c) una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.
Infine si ricorda che la tipologia dei natanti a remi e a vela,
devono avere a bordo solo i documenti delle persone che si trovano
imbarcate nel caso tali unita navigano per diporto o in attività di
pesca sportiva. Per quanto riguarda la categoria
dei natanti da diporto seguendo un orientamento ormai
consolidato tali unità sono escluse dall’obbligo di iscrizione nei
registri di cui all’art. 15 del D. Lgs.18 luglio 2005, n. 171.
Tuttavia a richiesta i natanti da diporto possono essere iscritti
nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne
assumono il regime giuridico.
L’esclusione anche dalla sfera regolamentare dell’illustrato
sistema abilitativo ha richiesto una specifica previsione dei limiti
di navigazione e di impiego dei natanti da diporto. È stato infatti
disposto (art. 27, comma 3 cod. nav. dip.) che i natanti senza
marcatura CE possono navigare:
- a) entro sei miglia dalla Costa
-
b) entro dodici miglia dalla costa, nel caso siano omologati per la navigazione senza nessun limite o se dichiarati idonei per la navigazione da un organismo notificato ai sensi dell’art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del d.lg. n. 314/98; in tal caso, durante la navigazione, bisogna tenere a bordo una copia del certificato di omologazione con la relativa dichiarazione di conformità
- c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con una superficie velica non superiore a quattro metri così come gli acqua scooter o moto d´acqua e mezzi similari.
Link dei siti utili da consultare
Sito ufficiale del Ministero dei Trasporti
Sito dove è possibile consultare le normative e regolamente supra citati, ed altre normative concernente il diporto
Sito ufficiale della guardia costiera
E possibile consultare documenti, normative, notizie e aggiormanti.
Sito ufficiale della rivista di settore marittimo Nautica
Potete trovare articoli, di carattere economico e giuridici relativi al mondo della nautica da diporto e non solo.
Sito ufficiale del sindacato dei marittimi
http://www.sindacatomarittimi.eu/
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creato per offrire un valido supporto ed assistenza alle categorie
di settore (Allievi Ufficiali,
mozzi, studenti nautici, etc.). Il sito mette a disposizione agli
iscritti assistenza legale, fiscale e commerciale.