Lavoro part time
La riforma Biagi e le nuove tipologie contrattuali
Il sempre più impervio
mondo del lavoro è per milioni di giovani un’amara realtà con la
quale scontrarsi. Inserirsi è difficilissimo e non sempre al merito
corrisponde un giusto impiego. Passare dagli studi alla vera e
propria occupazione è un processo che richiede di anno in anno un
tempo maggiore al punto tale che riuscire a trovare un’occupazione
stabile pare davvero un’utopia.
Per agevolare l’inserimento dei giovani in attività lavorative la
legge italiana si è mossa alla ricerca di forme contrattuali
alternative. In tal senso il provvedimento maggiormente
rappresentativo è di certo la cosiddetta riforma Biagi ( L.
14-2-2003, n. 30). Tale legge raggruppa in se una serie d’innovativi
provvedimenti attuati dal governo italiano in vista delle crescenti
necessità lavorative dello Stato. La riforma prevedeva rinnovamenti
per le diverse forme contrattuali già esistenti, ossia:
Co.Co.Co. (http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_a_progetto)
Part-Time
Lavoro interinale (http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_interinale)
e l’introduzione di nuove
ed alternative tipologie indirizzate in particolar modo ai giovani.
Si tratta dunque di una legge complessa e variegata al suo interno,
che proprio per queste sue caratteristiche richiede una particolare
attenzione da parte di ogni cittadino che debba inserirsi nel mondo
del lavoro. Essendo sempre più difficile per le imprese assumere
troppi lavoratori a tempo indeterminato, tale tipologia di contratto
sta diventando sempre più rara e ricercata. L’unico modo per
garantire l’occupazione ad un maggior numero di persone è quello
della frantumazione del lavoro stesso. Ossia separare, la dove
possibile, l’attività lavorativa in più parti assegnandone ogni
porzione ad una persona diversa. Si crea così un lavoro sempre più
specifico, limitato.
Il lavoro ripartito
In linea a questo principio è stato introdotto dalla riforma Biagi il lavoro ripartito, altrimenti detto a coppia, lavoro a staffetta o “Job Sharing”. Un contratto di questo tipo prevede l’assunzione di due o più lavoratori che s’impegnano ad adempiere un’unica attività lavorativa. Dividendo l’orario di lavoro di comune accordo ciascun lavoratore deve realizzare la propria parte del operazione e sarà del tutto responsabile del risultato ottenuto alla fine. Il Job Sharing richiede obbligatoriamente la forma scritta perché la percentuale della ripartizione del lavoro tra i lavoratori dev’essere ben stabilita insieme alla data di consegna dell’opera.
Il "lavoro a chiamata"
E’ stato inoltre ideato
il lavoro intermittente, lavoro a chiamata o “Job on Call”.
Si tratta di una prestazione lavorativa discontinua, senza precisi
giorni lavorativi, dipendente dalle esigenze momentanee del datore
di lavoro. Casi di questo tipo sono previsti per gli allestitori di
vetrine o per gli ideatori di testi pubblicitari. In molti casi è
richiesto contrattualmente d’essere reperibili costantemente ed a
disposizione dell’organizzazione dell’azienda, in risarcimento di
ciò è prevista un’adeguata indennità. In Italia è un tipo di
rapporto lavorativo ancora poco utilizzato, visto con diffidenza da
molti dipendenti che non tollerano l’idea dell’operaio-squillo. In
altri paesi come Regno Unito, Usa e Gippone invece si tratta di una
formula applicata usualmente.
Una legge del 1997 fu introdotta allo scopo di diminuire la
disoccupazione e favorire l’inserimento dei giovani. Appartiene
proprio a tale legge l’introduzione del tirocinio
formativo (comunemente conosciuto come Stage) che prevede
per un giovane studente la possibilità di completare la propria
formazione scolastica con un inserimento temporaneo nelle aziende.
Il periodo di tirocinio non può mai essere superiore ai 12 mesi ed
in tutela dei soggetti devono essere assegnati dei tutor.
Il piano d’inserimento professionale
Un tipo particolare di tirocinio è il più noto piano d’inserimento professionale (PIP). Tale tipologia contrattuale è specificatamente indirizzata ai giovani in età compresa tra i 29 ed i 32 anni (età prolungabile fino ai 35 in caso di lunghi periodi di disoccupazione). I piani d’inserimento si avvalgono di progetti formativi che possono fornire competenze specifiche elevate ed ad alta qualifica. Il piano d’inserimento non può durare più di 12 mesi e per i partecipanti è prevista un indennità di minimo 3,87 euro l’ora per le ore lavorative effettuate.
Il telelavoro
Si pensi ora ad una
tipologia lavorativa all’avanguardia e che in futuro non potrà far
altro che diffondersi ancora di più, si tratta del telelavoro.
È un contratto che prevede una collaborazione da casa o da un centro
specifico posti in contatto con l’azienda interessata attraverso
computer. Questa flessibilità ha numerosi vantaggi sia per il datore
di lavoro che per i dipendenti. L’azienda riduce i costi ed ottiene
maggior produttività e creatività. I dipendenti riescono a
conciliare agevolmente impegni famigliari e lavorativi gestendo
l’orario lavorativo secondo personali scelte ed avvertendo molto più
forte la motivazione a compiere al meglio la propria attività
essendo liberi da stress e preoccupazioni. Al telelavoratore
spettano gli stessi diritti di qualsiasi altro lavoratore oltre che,
a pari attività, la stessa retribuzione. Inoltre è compito
dell’azienda fornire al lavoratore l’attrezzatura necessaria allo
svolgimento dell’attività richiesta o almeno il risarcimento delle
risorse impiegate (spese di telefono, luce e pulizia).
Infine è stato costituito il contratto d’inserimento, vero e proprio
contratto a termine la cui durata non può essere inferiore a 9 mesi
ne superiore a 18.
Tale tipologia è predisposta per:
-
soggetti in età compresa tra i 18 ed i 29 anni
-
persone disoccupate da molto tempo (fino a 32 anni)
-
lavoratori con più di 45 anni privi di lavoro o in procinto di perderlo
-
lavoratori inesperti che non abbiano lavorato per almeno 2 anni
-
donne residenti in zone in cui il tasso d’occupazione femminile sia inferiore al 20%
-
soggetti portatori di gravi handicap (fisici o psichici)
All’azienda spettano incentivi quali ad esempio sgravi fiscali.
Il contratto di assunzione Part-Time
Per Part-Time s’intendono
quelle attività lavorative con un tempo lavorativo inferiore a
quello “normale” stabilito dalla legge che prevede 40 ore
settimanali. Si tratta di un contratto lavorativo molto utilizzato
dalle donne che, oltre a dover lavorare, devono spesso badare anche
alla casa ed alla famiglia. Il decreto legislativo 25-2-2000, n. 61
ha dato inizio ad una serie di innovazioni per questo tipo di
contratto il quale è stato reso ancora più flessibile. Innanzitutto
è stato previsto un principio di non discriminazione che sancisce la
totale uguaglianza dei lavoratori part-time rispetto a quelli a
tempo pieno. Ad entrambe le tipologie spettano dunque gli stessi
diritti, anche per quanto riguarda l’attribuzione delle ferie.
Inoltre è stata fatta una suddivisione tra varie categorie di
contratto part-time:
-
Tipo Orizzontale
Prevede una riduzione rispetto all’orario di lavoro, ogni giornata lavorativa si compone di un minor numero di ore
-
Tipo Verticale
Le giornate lavorative sono a tempo pieno, ma i giorni settimanali di occupazione diminuiscono. La limitazione può riguardare periodi della settimana, del mese, dell’anno
-
Tipo Misto
Consiste in una combinazione delle due precedenti categorie
La riforma Biagi ha
rimodernato anche il contratto Part-time allo scopo di
agevolarne l’utilizzo, a tal fine è stata concessa maggior autonomia
alla contrattazione tra lavoratore e datore di lavoro. Purtroppo
però è stata data la possibilità al datore di lavoro di trasformare
quando lo ritiene opportuno un contratto da tempo pieno a parziale.
Ciò è fattibile solo nel caso in cui siano previste per l’azienda
nuove assunzioni a tempo pieno.
La stipula di un contratto a tempo parziale può essere richiesta dal
lavoratore, nel caso in cui esso necessiti di maggior tempo libero,
ma allo stesso tempo dall’azienda, magari per evitare licenziamenti
di massa. Si pensi in tal proposito a casi di crisi aziendale, per
evitare di licenziare in tronco numerosi lavoratori, i sindacati
possono consigliare all’azienda di tentare un periodo part-time con
la quale ristabilire i bilanci aziendali ed evitare il collasso.
Qualora però tali misure non dovessero risultare sufficienti,
l’azienda cadrà in banca rotta ed i propri lavoratori saranno
parzialmente sostentati dalla cassa integrazione.
Va precisato che il rapporto di lavoro Part-time deve presentare una
forma contrattuale scritta. In tale contratto dev’essere precisata
la durata della prestazione lavorativa con precise indicazioni
riguardanti la suddivisione dell’orario. La mancata precisazione di
questi dati non determina la nullità del contratto. Se l’omissione
riguarda la durata dell’attività lavorativa il lavoratore dipendente
può rivolgersi ad un giudice ed ottenere un contratto di lavoro a
tempo pieno presso l’azienda a partire dall’effettuato accertamento
del contenzioso. Se invece l’omissione riguarda la suddivisione
dell’orario di lavoro, sarà il giudice stesso a determinarla
garantendo gli interessi del lavoratore seguendo le indicazioni date
dai contratti collettivi.
Link a siti web utili per saperne di più sul contratto di lavoro part time
Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_di_lavoro
Grazie all’enciclopedia gratuita online realizzata dagli utenti,
ecco una guida che specifica le varie parti di un contratto di
lavoro. Parti, Causa, Forma ed Oggetti ne sono gli elementi
portanti, una spiegazione basilare per cominciare ad approcciarsi ad
un contratto lavorativo.
Riforma Biagi
http://db.formez.it
Ecco alcuni estratti dalla riforma con un occhio particolare a
quando è stato deciso per il rapporto di Lavoro Part-time. Può
risultare di difficile comprensione per chi non abbia dimestichezza
con un linguaggio giuridico.
Info-Jobs
http://www.infojobs.it
31000 le aziende iscritte. Milioni gli utenti. Ecco un sito che,
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